Cassazione Civile, Sentenza n. 17647/2025 del 30/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione agli atti esecutivi proposta da Purple SPV s.r.l. avverso la dichiarazione di esecutività e il riparto eseguito nella procedura esecutiva immobiliare promossa da Fino 1 Securitisation s.r.l.; questione centrale: se l'intervento di Purple (depositato il 24.6.2020) sia stato tempestivo rispetto all'udienza per l'approvazione del progetto di riparto, tenuta in forma 'cartolarizzata' in conseguenza della normativa emergenziale (termine per osservazioni fissato al 10.6.2020). Questioni collegate: efficacia procedurale della 'udienza cartolarizzata' ex art. 83 d.l. n. 18/2020; rilevanza della mancata notifica dell'avviso ex art. 498 c.p.c.; e conseguenze della mancata tempestiva impugnazione di atti esecutivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'udienza ex art. 596 c.p.c. si sia comunque svolta in forma 'cartolarizzata' fino al termine del 10.6.2020 fissato dal giudice dell'esecuzione in applicazione dell'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18/2020. Ne consegue che l'intervento di Purple del 24.6.2020 è tardivo ai sensi dell'art. 566 c.p.c.; la sentenza del Tribunale di Ancona che aveva accolto l'opposizione viene cassata in relazione e la Corte, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., rigetta l'opposizione proposta da Purple SPV s.r.l. come infondata. Per l'assoluta novità della questione la Corte ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti.
Norme richiamate
art. 83, comma 7, lett. h, d.l. n. 18/2020, conv. in legge n. 27/2020
Ha consentito lo svolgimento 'cartolarizzato' dell'udienza per l'approvazione del progetto di riparto, facendo decorrere i termini fissati per le osservazioni come termine finale dell'udienza stessa; la Corte ha ritenuto che il provvedimento del g.e. che fissava il termine al 10.6.2020 abbia avuto efficacia sostitutiva dell'udienza fisica ex art. 596 c.p.c.
art. 596 c.p.c.
Norma sull'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione; la Corte ha ritenuto che l'udienza sia potuta svolgersi in forma 'cartolarizzata' ai sensi della normativa emergenziale, con decorrenza dei termini fino al 10.6.2020.
art. 566 c.p.c.
Stabilisce il termine oltre il quale l'intervento del creditore privilegiato è tardivo; applicato dalla Corte per dichiarare tardivo l'intervento di Purple depositato dopo il termine fissato per l'udienza cartolarizzata.
art. 510 c.p.c.
Prevede che, in presenza di un solo creditore, il giudice disponga il pagamento a favore del creditore pignorante senza progetto di distribuzione; la Corte ha rilevato che, sebbene il processo sia stato trattato come concorso tra creditori, la situazione di fatto rendeva possibile l'approvazione con le modalità adottate dal g.e.
art. 498 c.p.c.
Disposizione sull'avviso di vendita; la Corte ha osservato che la mancata notifica di tale avviso nei confronti del creditore iscritto non invalida gli atti esecutivi e che il rimedio per il creditore è l'azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti del pignorante.
art. 2843 c.c.
Riferimento all'annotazione della cessione del credito; la Corte ha ritenuto che non gravasse sul pignorante l'onere di individuare il cessionario effettivo se l'annotazione non era stata eseguita nei registri.
legge n. 130/1999, art. 4, comma 1
Norma sulle operazioni di cartolarizzazione: giustifica la mancata annotazione della cessione nel registro e l'assenza di obbligo del pignorante di ricercare il titolare effettivo del credito.
art. 2043 c.c.
Fondamento dell'azione risarcitoria per violazioni derivanti dalla mancata notifica dell'avviso: rimedio civile separato rispetto all'impugnazione degli atti esecutivi.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Autorizza la Corte di Cassazione a decidere nel merito quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto: applicato per rigettare l'opposizione senza rinvio.
art. 512 c.p.c.
Norma richiamata nel contraddittorio sulle opposizioni agli atti esecutivi e sulla tempestività; la Corte ha ritenuto irrilevanti alcune argomentazioni sul diverso momento di proponibilità dell'opposizione rispetto all'udienza cartolarizzata.
art. 617 c.p.c.
Richiamata nelle censure relative alla definitività degli atti esecutivi se non impugnati; risultata assorbita in seguito all'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione, in applicazione di norme emergenziali, dispone un'udienza 'cartolarizzata' e fissa termini per le osservazioni, tali termini devono essere considerati come decorrenza e termine dell'udienza ex art. 596 c.p.c.; interventi depositati dopo il termine sono tardivi ai sensi dell'art. 566 c.p.c.
- La mancata notifica di avvisi (es. ex art. 498 c.p.c.) nei confronti del creditore iscritto non invalida automaticamente gli atti esecutivi: il rimedio del creditore è l'azione di responsabilità risarcitoria (art. 2043 c.c.) nei confronti del pignorante, salvo che non intervenga tempestivamente nell'esecuzione.
- Se un provvedimento del giudice dell'esecuzione stabilisce un termine per osservazioni in luogo dell'udienza fisica, le relative scadenze processuali vanno considerate vincolanti per la tempestività di eventuali interventi o opposizioni.
- La Cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., quando l'accertamento dei fatti non richiede ulteriori indagini, consentendo il rigetto dell'opposizione senza rinvio se la tardività è pacifica.
- In caso di questioni di diritto nuove o complesse sull'applicazione di norme emergenziali è possibile la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
- La presenza di un solo creditore pignorante rende operativa la disciplina di cui all'art. 510 c.p.c.; tuttavia il giudice può comunque procedere con modalità analoghe a quelle del concorso tra creditori se ritenuto necessario, fermo restando il rispetto dei termini per le osservazioni.
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