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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27380/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Varese per truffa, relativa a una vendita online fittizia: l'imputato avrebbe indotto in errore la persona offesa dichiarando di essere in possesso del telaio di un ciclomotore e ottenendo il pagamento di euro 331,00 senza poi consegnare il bene. In cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva, ritenuta illegittima perché basata anche su precedenti divenuti irrevocabili solo dopo il fatto, con conseguente richiesta di declaratoria di prescrizione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego della sostituzione della pena detentiva, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato l'affidamento a un programma terapeutico presso una comunità, elemento incompatibile con la prognosi negativa formulata; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato accesso alle pene sostitutive, negate - secondo la difesa - in modo apodittico per via dei precedenti penali, senza valorizzare la particolare tenuità del fatto già riconosciuta e la pena irrogata nel minimo edittale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso perché i motivi sono stati ritenuti complessivamente infondati o non consentiti. Ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, poiché, prima del fatto del 15 gennaio 2018, risultavano già due precedenti penali per reati della stessa indole, uno dei quali identico al reato per cui si procede, con giudicato dell'11 gennaio 2017; ha inoltre osservato che la recidiva non comporta la prescrizione del reato. Il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché la dedotta circostanza dell'affidamento terapeutico non era stata allegata in appello e quindi non poteva essere introdotta per la prima volta in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva espresso un giudizio prognostico negativo adeguatamente motivato alla luce dei numerosissimi precedenti specifici e dello stile di vita dell'imputato, elementi che escludevano l'affidamento sulla corretta esecuzione delle prescrizioni inerenti alle pene sostitutive. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 58, comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689

    I fondati motivi che impediscono la sostituzione della pena detentiva breve richiedono una motivazione adeguata e congrua sul giudizio prognostico tra finalità rieducativa e esigenza di effettività della pena.

  • art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha sostituito la disciplina richiamata in tema di pene sostitutive, rilevante per il giudizio sulla sostituzione della pena detentiva.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Richiamato solo per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • In tema di recidiva facoltativa, il giudice deve fornire una motivazione specifica sia quando ritiene sussistente la recidiva sia quando la esclude, potendo il requisito motivazionale essere assolto anche con una sintesi che dia conto della prosecuzione di un percorso criminoso già avviato.
  • Ai fini della recidiva rilevano solo i precedenti penali anteriori alla commissione del fatto; precedenti divenuti irrevocabili successivamente non possono fondare il giudizio di recidiva.
  • La sussistenza della recidiva non determina automaticamente la prescrizione del reato.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotti per la prima volta fatti o circostanze non dedotti nei motivi di appello, pena l'inammissibilità del motivo per difetto di devoluzione.
  • In materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il diniego richiede un giudizio prognostico motivato sui fondati motivi che facciano ritenere inadeguata la sostituzione rispetto alla finalità rieducativa e all'effettività della pena; il diniego è legittimo se sorretto da precedenti specifici numerosi e da elementi di personalità indicativi di scarsa affidabilità nel rispetto delle prescrizioni.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
SottomaterieTruffa online
IstitutiRecidivaPrescrizione del reato

Testo integrale

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