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Legge

L.R. Lombardia 7/2016

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(1) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015

Normativa regionaleL.R. Lombardia 7/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge adegua il sistema lombardo di agricoltura, caccia, pesca e fauna selvatica alla riforma delle autonomie, trasferendo alla Regione molte funzioni provinciali e mantenendo alla provincia di Sondrio un ruolo distinto. Stabilisce anche il regime transitorio dei piani e degli organi, con efficacia differita all’avvio effettivo delle funzioni regionali, e disciplina il finanziamento per il solo periodo 2016-2018.

Riordino delle competenze in agricoltura, caccia, pesca, foreste e fauna selvatica

Riordino delle competenze regionali in agricoltura, pesca, foreste, caccia e fauna selvatica

La legge regionale Lombardia n. 7 del 2016 adegua il riparto di funzioni amministrative conseguente alla riforma delle autonomie territoriali, ridefinendo il ruolo della Regione, della provincia di Sondrio e, per alcuni profili, delle province nel territorio lombardo. Il provvedimento incide soprattutto sulla l.r. 31/2008 e sulla l.r. 26/1993, con un impianto che concentra molte competenze alla Regione e mantiene per Sondrio una disciplina speciale.

Riparto delle funzioni tra Regione, provincia di Sondrio e altri enti

Il testo consolida un nuovo assetto in cui:

  • la Regione esercita direttamente numerose funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo e fauna selvatica;
  • la provincia di Sondrio conserva competenze proprie per il relativo territorio in una serie di materie, con regole spesso differenziate rispetto al restante territorio regionale;
  • per la vigilanza e il controllo, in diversi ambiti restano coinvolte le province, ma con raccordo con le strutture regionali, salvo la provincia di Sondrio per la quale operano regole specifiche;
  • nelle materie oggetto di riordino la Regione assicura la diffusione sul territorio dei servizi anche tramite propri uffici territoriali.

Polizia amministrativa locale, vigilanza e personale

Con le modifiche alla l.r. 19/2015 e alla l.r. 32/2015 viene precisato che restano confermate in capo alle province, e alla Città metropolitana di Milano, le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l’esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni riordinate, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca. Il fabbisogno di personale di vigilanza e i relativi oneri sono definiti con intesa tra Regione e enti interessati, e le funzioni di caccia e pesca sono ricondotte alle sole funzioni amministrative, con esclusione della polizia amministrativa locale.

Agricoltura, foreste e sviluppo rurale

Nel testo unico agricolo (l.r. 31/2008) la legge ridisegna ampiamente le competenze in materia di:

  • programmi e strumenti di intervento agricolo;
  • percorsi enogastronomici;
  • organizzazioni di produttori e servizi connessi;
  • consorzi forestali e servizi ambientali;
  • piani di indirizzo forestale e viabilità agro-silvo-pastorale;
  • sanzioni amministrative nel comparto forestale.

Per il territorio della provincia di Sondrio, numerose funzioni restano attribuite a tale ente, mentre la Regione opera direttamente sul restante territorio regionale.

Pianificazione forestale e viabilità agro-silvo-pastorale

La disciplina forestale viene aggiornata prevedendo che:

  • i piani di indirizzo forestale siano predisposti dalla provincia di Sondrio, dalle comunità montane, dagli enti gestori dei parchi e dalla Regione per il restante territorio;
  • i piani e le loro varianti siano approvati dalla provincia di Sondrio, previo parere obbligatorio della Regione, per il relativo territorio, e dalla Regione per il resto del territorio;
  • i piani abbiano durata variabile tra dieci e quindici anni;
  • anche i piani di viabilità agro-silvo-pastorale siano predisposti nell’ambito dei piani di indirizzo forestale;
  • i fondi per i servizi svolti dai consorzi forestali siano trasferiti alla provincia di Sondrio per il suo territorio e gestiti direttamente dalla Regione nel restante territorio.

Agriturismo e operatori agrituristici

La l.r. 31/2008 viene modificata anche per l’agriturismo:

  • la connessione dell’attività agrituristica è rilasciata dalla provincia di Sondrio per le attività svolte nel relativo territorio e dalla Regione negli altri casi;
  • se l’attività insiste su più territori, la competenza dipende dall’attività principale;
  • l’elenco degli operatori agrituristici è istituito presso la Giunta regionale;
  • la gestione, l’aggiornamento e gli adempimenti relativi all’elenco sono in capo alla Regione e alla provincia di Sondrio secondo il rispettivo territorio.

Tartufo e ricerca/raccolta

Per il settore del tartufo, la legge prevede che:

  • l’idoneità alla ricerca e raccolta si consegue mediante esame presso la provincia di Sondrio per i residenti nel relativo territorio e presso la Regione per i residenti nel restante territorio;
  • i non residenti in Regione possono sostenere l’esame presso uno dei due enti;
  • i titoli e i versamenti sono riferiti alla provincia di Sondrio o alla tesoreria regionale secondo la residenza e il territorio competente.

Caccia: pianificazione faunistico-venatoria e consulte

La parte più ampia della riforma riguarda la l.r. 26/1993. La legge stabilisce che:

  • la Regione esercita le funzioni di pianificazione, indirizzo, coordinamento e controllo in materia faunistico-venatoria;
  • la provincia di Sondrio esercita le funzioni amministrative nel proprio territorio;
  • la consulta faunistico-venatoria regionale viene riorganizzata e si prevedono consulte faunistico-venatorie territoriali, presiedute dal Presidente della provincia di Sondrio o dall’assessore regionale competente;
  • i piani faunistico-venatori territoriali sono approvati dalla Regione per il restante territorio e dalla provincia di Sondrio per il proprio territorio;
  • i piani acquistano efficacia dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, mentre quello della provincia di Sondrio dalla pubblicazione sull’albo pretorio;
  • nei territori di protezione sono vietati abbattimento e cattura a fini venatori, con interventi per favorire sosta e riproduzione della fauna;
  • le tabelle di segnalazione e di divieto sono disciplinate in modo puntuale.

Caccia: vigilanza, commissioni ed esercizio dell’attività

La vigilanza e il controllo in materia faunistico-venatoria restano attribuiti alle province, ma per la provincia di Sondrio la disciplina è autonoma e le attività si svolgono nel relativo territorio. Sono inoltre ridefiniti:

  • gli organi di esame per l’abilitazione venatoria;
  • le commissioni di esame e la loro composizione;
  • il rilascio dei tesserini e delle autorizzazioni;
  • i calendari venatori integrativi, con specifica rilevanza del calendario della provincia di Sondrio;
  • le procedure per opposizione all’esercizio venatorio da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, con termini di 30 giorni per la richiesta e 60 giorni per l’esame.

Pesca: competenze, consulte, carte ittiche e piani ittici

Per la pesca il testo unico viene riorganizzato in modo organico:

  • la Regione e la provincia di Sondrio esercitano le funzioni amministrative sul rispettivo territorio;
  • le consulte della pesca sono riorganizzate in una consulta regionale e in consulte territoriali, con coinvolgimento adeguato delle strutture territoriali;
  • la provincia di Sondrio approva la propria carta delle vocazioni ittiche e la propria carta ittica;
  • la carta ittica regionale è redatta anche sulla base della carta ittica della provincia di Sondrio;
  • il piano ittico regionale si applica alle acque regionali con esclusione di quelle della provincia di Sondrio;
  • sono disciplinati diritti esclusivi di pesca, concessioni di piscicoltura e acquacoltura, zone di protezione e ripopolamento, gare di pesca, pesca subacquea, pesca a mosca e tecnica “prendi e rilascia”, nonché i mezzi finanziari necessari;
  • in casi di necessità e urgenza Regione e provincia di Sondrio possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche fuori dai piani ittici;
  • l’accertamento delle infrazioni compete alle province, mentre l’irrogazione delle sanzioni spetta alla Regione o alla provincia di Sondrio per il rispettivo territorio.

Tempistiche, regime transitorio e continuità degli atti

Le disposizioni di riordino non operano immediatamente in modo uniforme. In particolare:

  • gli articoli 2 e 3 acquistano efficacia alla data di effettivo avvio dell’esercizio delle funzioni provinciali da parte della Regione, secondo i provvedimenti attuativi previsti dalla l.r. 19/2015 e dalla l.r. 32/2015;
  • i piani faunistico-venatori provinciali vigenti restano efficaci fino alla pubblicazione dei nuovi piani territoriali;
  • i provvedimenti già adottati restano efficaci se compatibili con la nuova disciplina;
  • il rinnovo degli organi di cui all’articolo 30 della l.r. 26/1993 è previsto entro il 30 giugno 2017;
  • le consulte già costituite continuano a operare fino al rinnovo o alla costituzione delle nuove strutture e, in ogni caso, non oltre le scadenze indicate, con eccezioni per la provincia di Sondrio che mantiene la continuità fino alla propria scadenza;
  • le commissioni d’esame già costituite continuano fino al rinnovo e comunque non oltre il 31 gennaio 2017, con esclusione di quelle della provincia di Sondrio.

Aspetti finanziari

La legge contiene una disciplina finanziaria limitata al periodo di transizione:

  • per il 2016 sono stanziate risorse per personale e funzioni in materia di caccia e pesca;
  • per il 2017 e il 2018 sono previste risorse annuali distinte per oneri del personale e per funzioni di caccia e pesca;
  • con l’entrata in vigore del successivo provvedimento legislativo previsto dalla l.r. 19/2015 in materia di compartecipazione della provincia di Sondrio agli introiti di imposte e tasse in materia di caccia e pesca cessano i trasferimenti di cui sopra;
  • le spese per le funzioni di polizia amministrativa locale restano coperte nell’ambito delle risorse definite dall’intesa tra Regione, UPL, ANCI Lombardia, province e Città metropolitana di Milano.

Ambito territoriale e validità della disciplina

La legge opera esclusivamente nel territorio della Regione Lombardia. La maggior parte delle modifiche riguarda il passaggio di funzioni dalla dimensione provinciale alla Regione, con una disciplina speciale e reiterata per la provincia di Sondrio. Il provvedimento ha natura di riordino e coordinamento, quindi oggi è utile soprattutto per individuare il riparto delle competenze ancora rilevante e i riferimenti transitori residui.

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