Cassazione Penale, Sentenza n. 05068/2026 del 09/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione per la misura cautelare eseguita dal 15/09/2022 al 13/04/2023 (210 giorni) in relazione a reati di estorsione e lesioni personali gravissime, aggravate dal metodo mafioso. Il MACCARI era stato poi assolto nel giudizio penale perché ritenuto non partecipante materialmente al pestaggio: la persona offesa non lo aveva riconosciuto come autore né attribuito a lui comportamenti violenti. Il giudice della riparazione aveva però ritenuto la sussistenza di profili di colpa grave per condotta omissiva (connivenza passiva): presenza nel gruppo, rispetto/autorità riconosciuta dagli altri, mancato intervento o dissuasione mentre la discussione degenerava fino al pestaggio e al ferimento da arma da fuoco, e possibile ruolo nell'aver innescato l'azione (la vittima gli aveva chiesto il pagamento). La difesa ha impugnato per violazione di legge e illogicità della motivazione, sostenendo che la sentenza assolutoria escludeva qualsiasi responsabilità, anche colposa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il sindacato di legittimità è limitato alla correttezza del procedimento logico-giuridico del giudice della riparazione. Ha ritenuto che la Corte territoriale abbia motivato coerentemente la conclusione secondo cui la condotta omissiva del MACCARI, in ragione della sua posizione e del rispetto a lui riconosciuto nel gruppo, poteva essere interpretata come connivenza passiva configurante colpa grave. La colpa grave ostativa alla riparazione può consistere anche in comportamenti omissivi che tollerano la consumazione del reato, rafforzano la volontà del reo o violano doveri minimi di solidarietà sociale quando l'agente è in grado di impedire il fatto. Pertanto è stata esclusa l'equa riparazione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314, comma 1 c.p.p.
"chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave"
Il diritto all'equa riparazione sussiste salvo che l'interessato abbia concorso a causare la custodia cautelare per dolo o colpa grave; spetta al giudice della riparazione accertare d'ufficio l'assenza di tale causa impeditiva.
Sezioni Unite, 28/11/2013, n. 51779 (Nicosia)
Ripartizione delle attribuzioni: il sindacato di legittimità sulla motivazione del giudice della riparazione è limitato alla correttezza logico-giuridica; la valutazione di fatto sulla gravità della colpa rimane di competenza del giudice di merito.
Giurisprudenza: Guadagno, Sez.4 n.34181 del 5/11/2002
Principio che l'assenza di causa impeditiva (dolo o colpa grave) deve essere accertata d'ufficio dal giudice della riparazione.
Giurisprudenza: Carere, Sez.4 n.45418 del 25/11/2010
La condotta ostativa alla riparazione può comprendere anche comportamenti che, pur non partecipando materialmente al reato, manifestano contiguità o sostegno all'attività criminosa altrui.
Giurisprudenza: Abbruzzese, n.7956 del 20/10/2020
Conferma che atteggiamenti omissivi possono integrare colpa grave quando tengono ad intendere una contiguità consapevole con la condotta delittuosa.
Giurisprudenza: Di Spirito, Sez.4 n.15745 del 19/02/2015
La colpa grave ostativa può consistere nell'inosservanza di doveri di solidarietà sociale e nell'omissione di interventi di prevenzione o interruzione di azioni delittuose quando si rivesta una posizione di garanzia.
Giurisprudenza: Sanyang, n.4113 del 13/01/2021
Rilevanza dell'elemento oggettivo e soggettivo: l'omissione che rafforzi la volontà criminosa dell'autore, anche senza intenzione di quel rafforzamento, può integrare colpa grave se vi è prova della conoscenza dell'attività criminale.
Massime di principio
- L'assoluzione penale non determina automaticamente il diritto all'equa riparazione: se dall'insieme degli elementi emerge che l'acquisto della custodia cautelare è stato causato dal comportamento doloso o da colpa grave dell'acquainted, il diritto può essere escluso.
- La colpa grave ostativa alla riparazione può essere integrata non solo da azioni attive ma anche da omissioni rilevanti: tollerare, non impedire o non dissociare in presenza di posizioni di garanzia o di influenza sul gruppo può comportare la perdita del beneficio.
- Il giudice della riparazione valuta la condotta extraprocessuale e le sue ricadute sulla percezione investigativa: è decisivo se l'omissione abbia rafforzato l'azione criminosa o creato l'apparenza di compartecipazione.
- Fattori considerati cruciale dalla giurisprudenza: posizione di garanzia o autorevolezza nel gruppo, capacità effettiva di impedire il reato, conoscenza della condotta criminosa da parte dell'omissivo, e l'effetto oggettivo dell'omissione sul rafforzamento della volontà del reo.
- Indicazioni pratiche per soggetti in situazioni analoghe: evitare la compresenza passiva in gruppi che manifestano condotte intimidatorie, prendere le distanze, intervenire o chiamare aiuto/autorità se possibile; conservare elementi e testimonianze che dimostrino l'estraneità o l'impossibilità di intervenire.
- In sede impugnativa, contestare la motivazione del giudice di merito richiede dimostrare incoerenze logico-giuridiche o insufficienza probatoria rispetto alla ricostruzione della condotta omissiva; la Corte di Cassazione sindaca solo la correttezza logico-giuridica del ragionamento.
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