Ordinanza n. 3082/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento emesso dal Comune di Anzio, con nota prot. n. 0015004/2026 del 13.2.2026 (con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla Asd Club La Capannina con nota del 10.12.2025 ed è stato emesso ordine di rilascio), con riconoscimento del diritto della ricorrente a mantenere l’area demaniale in sub-gestione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di mantenimento della sub-gestione e ordine di rilascio di un'area demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale del 13 febbraio 2026 con cui era stata respinta l'istanza diretta a mantenere in sub-gestione l'area demaniale fino al 30 giugno 2028 ed era stato disposto il rilascio. Il Comune aveva pubblicato un avviso rivolto agli utilizzatori di attività già precedentemente affidate in gestione dalla concessionaria ai sensi dell'art. 45-bis del codice della navigazione, anteriormente alla decadenza della concessione, chiedendo loro di manifestare l'interesse alla prosecuzione della sub-gestione. La ricorrente non ha prodotto la prova di essere stata affidataria del bene da parte della concessionaria ai sensi dell'art. 45-bis. Dagli atti risultava, anzi, che la concessionaria le aveva intimato il rilascio delle aree occupate senza titolo e che la decadenza della concessione era stata motivata anche dalla gestione di fatto di aree demaniali senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 45-bis, condotta ritenuta causa di decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettere e) ed f), del codice della navigazione. In camera di consiglio la ricorrente ha inoltre contestato il deposito di documenti riferiti a un soggetto diverso, ma tale circostanza non ha modificato la valutazione cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo che, anche alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fumus boni iuris. La ricorrente non aveva dimostrato il presupposto essenziale per beneficiare dell'avviso comunale, ossia un precedente affidamento in gestione autorizzato ai sensi dell'art. 45-bis del codice della navigazione; gli elementi disponibili deponevano invece per un'occupazione e gestione senza titolo. Non sono stati pertanto ritenuti sussistenti i presupposti per sospendere il provvedimento impugnato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei profili di novità della controversia.
Norme richiamate
art. 45-bis cod. nav.
gestione di attività oggetto di concessione
La prosecuzione della sub-gestione prevista dall'avviso comunale presupponeva la prova di un precedente affidamento in gestione da parte del concessionario, effettuato ai sensi di tale disposizione.
art. 47, comma 1, lett. e) ed f), cod. nav.
fattispecie costituente causa di decadenza
La gestione di fatto di aree demaniali senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 45-bis è stata richiamata quale condotta posta a fondamento della decadenza dalla concessione demaniale.
art. 55 c.p.a.
È stato richiamato quale disciplina della domanda cautelare; il giudice ha negato le misure richieste per l'assenza di apprezzabile fumus boni iuris.
Massime di principio
- La prosecuzione di una sub-gestione di aree demaniali marittime sulla base di un avviso rivolto ai precedenti gestori presuppone la prova dell'originario affidamento autorizzato ai sensi dell'art. 45-bis del codice della navigazione; la mera utilizzazione o gestione di fatto dell'area non è sufficiente.
- In sede cautelare, la mancata dimostrazione del titolo legittimante la disponibilità dell'area demaniale, unita agli elementi che depongono per un'occupazione senza titolo, esclude un apprezzabile fumus boni iuris e giustifica il rigetto della sospensione dell'atto di rilascio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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