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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 2613 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società contestava gli avvisi relativi al pagamento parziale dell'imposta sugli intrattenimenti (ISI) per il 2004. Sosteneva che l'imposta annuale dovesse essere proporzionata ai soli mesi di effettivo funzionamento degli apparecchi, rimossi e demoliti dopo il 30 aprile 2004. In Cassazione denunciava inoltre la violazione e falsa applicazione della normativa sull'ISI e l'insufficiente motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'ISI, determinata forfetariamente su base annuale, doveva essere versata integralmente entro il 16 marzo 2004, senza possibilità di commisurarla al periodo di effettivo utilizzo degli apparecchi. La successiva rimozione o demolizione degli apparecchi non incideva sull'importo dovuto. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante tale demolizione, considerata la specifica riduzione dell'importo prevista per il 2004. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 640 del 1972, art. 14-bis

    Il pagamento delle imposte determinate sulla base dell'imponibile medio in via forfetaria su base annuale deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno.

    La disposizione impone il pagamento integrale dell'imposta annuale forfetaria e non consente di frazionarla in base ai mesi di effettivo utilizzo degli apparecchi.

  • D.L. n. 369 del 2003, art. 39

    Richiamato dalla contribuente per sostenere la tesi della proporzionalità dell'imposta, ma ritenuto non idoneo a superare il carattere annuale e forfetario dell'ISI.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 22, comma 3

    Entro il 31 maggio 2004 dovevano essere rimossi e demoliti determinati apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, delle leggi di pubblica sicurezza, salva la possibilità di riconversione.

    L'obbligo di rimozione e demolizione degli apparecchi non comporta una riduzione proporzionale dell'ISI già determinata su base annuale.

  • D.P.R. n. 546 del 1992, artt. 35 e 36

    Norme processuali richiamate dalla contribuente per contestare la motivazione della sentenza tributaria, ma le relative censure non hanno determinato l'accoglimento del ricorso.

  • Art. 112 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamati in relazione all'obbligo di esaminare le domande e motivare la decisione; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva.

Massime di principio

  • Quando un tributo è espressamente determinato in misura forfetaria e su base annuale, l'importo normalmente deve essere versato per intero, salvo una specifica previsione normativa di riduzione o frazionamento.
  • La cessazione dell'attività, la rimozione o la distruzione dei beni imponibili durante l'anno non comporta automaticamente il diritto al rimborso o alla riduzione proporzionale dell'imposta.
  • Per stabilire se un tributo possa essere rapportato al periodo di effettivo utilizzo occorre verificare il testo normativo: tale proporzionalità non può essere presunta in assenza di una disposizione espressa.
  • Una riduzione forfetaria prevista dal legislatore per uno specifico anno può rappresentare la modalità con cui sono state già considerate situazioni di transizione o di ridotto utilizzo, impedendo ulteriori riduzioni non previste.
  • Gli obblighi amministrativi di rimozione o demolizione dei beni e gli obblighi fiscali possono avere discipline autonome: l'adempimento del primo non elimina necessariamente il secondo.

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