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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04401/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da contrapposte domande tra proprietari di immobili confinanti in un Comune del Friuli-Venezia Giulia. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda di demolizione di parte di un fabbricato, accolto la domanda di rimozione di un cavo elettrico che sorvolava parte di un immobile degli attori, respinto una domanda riconvenzionale analoga del convenuto e accertato che un determinato mappale era parte integrante di un altro mappale, con conseguenze anche sull'usucapione. In appello entrambe le impugnazioni erano state respinte. I ricorrenti hanno quindi denunciato: 1) l'erronea interpretazione dell'art. 9 del d.m. 1444/1968, dell'art. 2 delle norme di attuazione del PRGC comunale e dell'art. 3, comma 2-ter, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19/2009, sostenendo che la deroga alle distanze non potesse essere ricavata da norme tecniche di attuazione e che, comunque, la norma regionale invocata non fosse applicabile al caso concreto, anche per l'altezza del manufatto; 2) l'omesso esame di un fatto decisivo relativo all'inesistenza di un fabbricato nei venti anni anteriori alla nuova edificazione; 3) l'erronea applicazione dell'art. 100 c.p.c., perché la Corte d'appello aveva escluso l'interesse all'impugnazione in tema di usucapione del mappale 856, senza considerare che il tema era la maturazione del ventennio in favore della controparte dopo un atto di cessione della quota di comproprietà.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse richiamato la normativa regionale sopravvenuta senza svolgere una concreta interpretazione della stessa né verificare i presupposti applicativi nel caso concreto, in particolare in relazione all'altezza del manufatto e alla computabilità ai fini delle distanze. Quanto al terzo motivo, ha rilevato che l'interesse ad impugnare sussisteva, poiché la questione non era l'uso materiale della particella, ma la maturazione o meno dell'usucapione in un arco temporale inferiore ai venti anni richiesti. Il secondo motivo è rimasto assorbito per necessità di nuovo esame della causa.

Norme richiamate

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    La Corte richiama la norma sulle distanze tra fabbricati e chiarisce che la sua eventuale deroga va valutata alla luce del corretto inquadramento dello strumento urbanistico applicato e delle norme sopravvenute di interpretazione autentica.

  • art. 2 Norme di Attuazione del PRGC del Comune di Pulfero

    Le norme tecniche di attuazione, pur facenti parte integrante del PRGC, non possono disporre una deroga generale al d.m. 1444/1968 per intere zone, ma al più per specifici gruppi di edifici.

  • art. 3, comma 2-ter, L.R. Friuli-Venezia Giulia 19/2009

    "in materia di distanze non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate ed edifici antistanti i manufatti quali ... box o altri manufatti comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri rispetto al fabbricato principale"

    La Corte censura il mancato esame concreto della portata applicativa della norma regionale sopravvenuta, evidenziando che il giudice di merito avrebbe dovuto verificarne i presupposti, inclusa l'altezza del manufatto e la riferibilità della previsione al caso concreto.

  • art. 33, comma 3-b, L.R. Friuli-Venezia Giulia 29/2017

    È richiamato come disposizione che ha introdotto il comma 2-ter nell'art. 3 della legge urbanistica regionale.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire o ad impugnare sussiste quando la decisione incide concretamente sulla sfera giuridica della parte; nel caso di specie la Corte d'appello aveva errato nell'escluderlo in relazione alla domanda di usucapione.

  • art. 873 c.c.

    È evocato come parametro civilistico delle distanze tra costruzioni cui le norme urbanistiche regionali e comunali devono coordinarsi.

  • art. 5, comma 1, lett. b-bis), d.l. n. 32 del 2019, conv. in l. n. 55 del 2019

    È richiamato quale precedente interpretato dalla Cassazione come norma di interpretazione autentica, applicabile ai rapporti in corso entro i limiti delle situazioni già esaurite.

Massime di principio

  • Le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori comunali, pur avendo natura regolamentare e integrando il PRGC, non sono idonee a introdurre una deroga generale ai limiti di distanza stabiliti dal d.m. 1444/1968 per intere zone, potendo eventualmente operare solo in relazione a specifici complessi o gruppi di edifici nei limiti consentiti dalla disciplina sovraordinata.
  • Quando la decisione di merito fonda la soluzione su una norma urbanistica sopravvenuta o su una norma interpretativa, il giudice deve verificare e motivare specificamente la sussistenza dei presupposti applicativi nel caso concreto; il mero richiamo della disposizione non è sufficiente.
  • Le norme di interpretazione autentica si applicano ai rapporti in corso perché chiariscono la disciplina originaria, salvo il limite delle situazioni ormai definitivamente esaurite.
  • L'interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. sussiste ogni volta che l'eliminazione o la riforma della decisione possa produrre un'utilità concreta e attuale per la parte, anche se essa non contesti un singolo dato materiale ma il diverso effetto giuridico che da quel dato il giudice ha tratto.
  • In materia di usucapione, il giudice deve accertare con rigore il decorso del termine ventennale e non può escludere l'interesse all'impugnazione quando la censura investe proprio la mancata maturazione del termine per effetto di vicende traslative intervenute in epoca incompatibile con l'usucapione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConformità urbanistica e catastaleProprietàPossesso
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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