Cassazione Penale, Sentenza n. 42775/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2024 che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 359-bis c.p.p., il prelievo coattivo di materiale biologico. Il ricorrente eccepisce la nullità del provvedimento per omessa notifica al difensore di fiducia e per carenza di motivazione circa le ragioni e la necessità dell'accertamento. Si segnala inoltre che sull'atto è stata depositata in cancelleria una rinuncia rituale al ricorso.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d, c.p.p., in quanto il ricorrente ha depositato rinuncia rituale in cancelleria. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. I motivi di nullità denunciati non sono stati esaminati nel merito a causa dell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 359-bis cod. proc. pen.
autorizzazione al prelievo coattivo di materiale biologico
Norma che legittima il prelievo coattivo di materiale biologico su richiesta del pubblico ministero per finalità investigative (identificazione/accertamenti), previa autorizzazione del giudice; richiede adeguata motivazione sulla necessità e proporzionalità dell'accertamento
art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
inammissibilita' del ricorso per rinuncia
Prevede che il ricorso sia dichiarato inammissibile se il ricorrente deposita rinuncia rituale; comporta conseguenze quali condanna alle spese e possibile ammenda commisurata al grado di colpa
Massime di principio
- La rinuncia rituale depositata in cancelleria determina inammissibilità del ricorso e impedisce che i motivi sostanziali (es. omissione di notifica, carenza di motivazione del provvedimento impugnato) vengano esaminati sul merito.
- Presso il giudice competente l'autorizzazione al prelievo coattivo di materiale biologico deve essere motivata in modo specifico: va indicata la necessità dell'accertamento, la sua proporzione rispetto ai diritti fondamentali e il nesso con le indagini. Difetti di motivazione possono costituire motivo di impugnazione, purché non si rinunci al gravame.
- L'omessa notifica al difensore di fiducia è una censura procedurale rilevante: per preservare il rimedio è necessario agirvi tempestivamente e non abbandonare il ricorso tramite rinuncia.
- Se si intende impugnare un provvedimento autoritativo (es. prelievo biologico), è consigliabile non depositare rinuncia finché non si sia ottenuto un pronunciamento sul merito o valutato l'opportunità di transigere, poiché la rinuncia comporta anche conseguenze economiche (spese e ammenda).
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe verificare formalmente le notifiche, documentare le carenze di motivazione e proporre il ricorso senza rinuncia preventiva per mantenere la possibilità di ottenere l'annullamento del provvedimento.
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