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Sentenza

Sentenza n. 1752/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202300730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza-ingiunzione del 14 giugno 2022, notificata il 13 marzo 2023, per il pagamento di € 5.017,95 a titolo di sanzione paesaggistica ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza-ingiunzione relativa a un immobile per civile abitazione. Ha dedotto: 1) la nullità ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990, perché il cespite indicato non sarebbe di sua proprietà, l’identificazione catastale non sarebbe chiara e non sarebbe precisata la titolarità del bene; 2) la prescrizione della sanzione, sostenendo che tra la conoscenza del possibile abuso da parte della Regione, risalente al 1° febbraio 2019, e la notificazione dell’ingiunzione erano trascorsi 1.501 giorni e che il termine quinquennale avrebbe dovuto decorrere dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria; 3) la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per carenza di motivazione e trasparenza, contestando l’assenza di una perizia valutativa e la correttezza del calcolo della somma, anche in considerazione dell’ubicazione dell’immobile in una zona periferica ad alta densità abitativa. In precedenza, il ricorrente aveva chiesto nel 1995 il condono edilizio ai sensi delle ll. 47/1985 e 724/1994; erano stati acquisiti il nulla osta paesaggistico del 18 dicembre 2000 e il parere vincolante della Soprintendenza del 20 febbraio 2001, ma il Comune non aveva concluso l’iter per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi e, quindi, il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’istanza di compatibilità paesaggistica può essere presentata anche dal possessore o detentore dell’immobile, non soltanto dal proprietario; dalle allegazioni delle parti risulta che il ricorrente aveva presentato l’istanza per la porzione interessata e che l’intero compendio rientrava nella sua disponibilità, sicché era legittima l’applicazione nei suoi confronti della sanzione. Il secondo motivo è infondato: la prescrizione quinquennale della sanzione dell’art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004 decorre dal rilascio della concessione edilizia in sanatoria, che fa cessare la permanente illiceità dell’abuso; tale concessione non risultava rilasciata. Inoltre, non risultava neppure concluso l’accertamento di compatibilità paesaggistica invocato dal ricorrente quale momento iniziale della prescrizione. Il terzo motivo è infondato: l’ingiunzione richiamava i parametri normativi e l’esame istruttorio del gruppo di lavoro svolto il 19 maggio 2022, risultando motivata per relationem; la Regione aveva inoltre depositato il modulo da cui ricostruire gli elementi di quantificazione. Le contestazioni sul calcolo erano generiche, poiché il ricorrente aveva espresso dissenso senza indicare elementi specifici di irragionevolezza o illegittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in € 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Occorre precisare che la presentazione di istanza di compatibilità paesaggistica può essere presentata dal proprietario, dal possessore o dal detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi (art. 167 comma-OMISSIS- d.lgs. n. 42/2004).

    L’istanza di compatibilità paesaggistica può provenire anche da chi possiede o detiene il bene; la disponibilità dell’immobile è sufficiente a giustificare l’applicazione della sanzione al ricorrente nel caso esaminato.

  • art. 28 l. 689/1981

    Osserva sul punto la giurisprudenza che il pagamento della somma prevista dall’art. 167, comma 5, d.lgs. n. 42 del 2004 è soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto per le sanzioni amministrative dall’art. 28 della l. n. 689 del 1981 e il termine di prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione di cui al citato art. 167 coincide con l’atto che fa cessare nel tempo l’illiceità del comportamento abusivo e, quindi, con il rilascio della intervenuta concessione edilizia in sanatoria, la quale rimuove ogni ragione di incompatibilità dell’opera con gli assetti urbanistici e territoriali e fa venir meno la permanente illiceità che la accompagnava dal momento della sua realizzazione.

    La pretesa sanzionatoria si prescrive in cinque anni, ma il termine decorre dall’atto che pone fine all’illiceità permanente dell’abuso, individuato nel rilascio della concessione edilizia in sanatoria; in assenza di tale rilascio, la prescrizione non risulta iniziata.

  • art. 3 l. 241/1990

    In primo luogo, il provvedimento impugnato reca l’indicazione dei riferimenti ai parametri normativi posti a base della quantificazione della somma dovuta e, ancora, detto provvedimento riferisce di un esame istruttorio da parte degli uffici (gruppo di lavoro) per l’applicazione della sanzione svolta il 19.5.2022, per cui esso è motivato per relationem.

    La motivazione dell’ingiunzione può essere resa per relationem quando l’atto indica i parametri applicati e l’esame istruttorio cui si riferisce, e gli elementi sottostanti alla quantificazione sono ricostruibili dagli atti depositati in giudizio.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    In sostanza, a prescindere dall’attuale configurazione catastale l’intero compendio immobiliare rientra nella disponibilità del ricorrente, per come risulta dalle allegazioni delle parti, ragion per cui non risulta illegittima l’applicazione allo stesso ricorrente della sanzione prevista dall’art. 167 d.lgs. n. 42/2004.

    La contestazione sulla titolarità catastale non determina la nullità dell’ingiunzione quando dagli atti risulta che il destinatario aveva la disponibilità del compendio immobiliare interessato.

Massime di principio

  • Ai fini della presentazione dell’istanza di compatibilità paesaggistica prevista dall’art. 167 d.lgs. 42/2004, la legittimazione non è riservata al proprietario: può agire anche il possessore o il detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati.
  • Il termine quinquennale di prescrizione della sanzione pecuniaria paesaggistica decorre dall’atto che fa cessare l’illiceità permanente dell’abuso, individuato nel rilascio della concessione edilizia in sanatoria; se tale concessione non è stata rilasciata, il termine non risulta decorso.
  • Un’ordinanza-ingiunzione può essere adeguatamente motivata per relationem quando indica i parametri normativi e l’attività istruttoria posta a base della quantificazione, purché gli elementi di calcolo siano ricostruibili dagli atti.
  • La contestazione della quantificazione di una sanzione non è sufficiente se si limita a esprimere dissenso dalla valutazione amministrativa senza indicare elementi specifici che ne dimostrino l’irragionevolezza o l’illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria paesaggistica
RamiBeni culturali e paesaggio
IstitutiDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

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