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Sentenza

Sentenza n. 16208/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202513920

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal concorso per il reclutamento di VFI nell’Esercito, disposta all’incorporamento del 2 settembre 2025 per mancato completamento delle vaccinazioni richieste

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, vincitore del concorso per il reclutamento di 6.500 VFI nell’Esercito per il 2025 e convocato il 2 settembre 2025, era stato escluso dopo la visita medica di incorporamento perché non risultava in regola con le vaccinazioni previste per la sua fascia d’età. Con la prima censura ha dedotto violazione dell’art. 6 l. 241/1990 e dell’art. 71 d.P.R. 445/2000, difetto di istruttoria, erronea valutazione dei fatti, contraddittorietà e violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost.: il bando prevedeva il completamento del profilo vaccinale, ove necessario, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione, ma non l’esclusione automatica; inoltre, le indicazioni aggiuntive consentivano di produrre entro 15 giorni alcuni documenti sanitari mancanti. Il candidato sosteneva che avrebbe dovuto essergli concesso un termine congruo per completare le vaccinazioni, attivandosi tempestivamente ma riuscendo a iniziare il ciclo solo il 27 ottobre 2025, con successive somministrazioni il 29 dicembre 2025 e il 29 aprile 2026. Con la seconda censura ha lamentato difetto di istruttoria, erronea valutazione, contraddittorietà, illogicità e lesione dell’affidamento, perché l’esclusione era stata disposta il 2 settembre, prima della scadenza del termine di 15 giorni indicato per l’integrazione documentale; secondo il ricorrente avrebbe potuto essere adottata, al più, il 17 settembre 2025. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale e chiesto il rigetto, sostenendo che il medico aveva ritenuto impossibile completare in sicurezza il profilo vaccinale entro i 60 giorni previsti dalla circolare tecnica.

La decisione

Respinta l’eccezione di incompetenza territoriale: la controversia riguarda l’esclusione di un candidato già dichiarato vincitore da una procedura selettiva nazionale, conclusa da un atto riferibile a un assetto unitario di interessi e adottato da un organo centrale dello Stato, sicché è competente il TAR centrale. Nel merito, accolta la prima censura. Il bando non stabiliva che il mancato completamento del ciclo vaccinale comportasse necessariamente l’esclusione, ma prevedeva il completamento secondo le modalità definite dall’Amministrazione; inoltre, il Ministero non aveva prodotto le circolari invocate a sostegno del termine di 60 giorni. Il Collegio ha ritenuto che, anche se per ragioni sanitarie il completamento non poteva avvenire entro quel termine, l’Amministrazione dovesse concedere un tempo congruo, senza escludere il candidato. Questi si era attivato tempestivamente e aveva poi completato le vaccinazioni richieste; l’esclusione è stata quindi giudicata abnorme e sproporzionata, non essendovi più una ragione giustificativa per impedire il reclutamento di un candidato che aveva superato le prove ed era risultato vincitore. La seconda censura è stata assorbita. Ricorso accolto e provvedimento di esclusione annullato; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 7, del bando di concorso

    I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalità definite nella “Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al Decreto Interministeriale 16 maggio 2018.

    La disposizione del bando prevedeva il completamento del profilo vaccinale secondo le modalità amministrative stabilite, non l’esclusione automatica del vincitore per il mancato completamento al momento dell’incorporamento.

  • art. 14, comma 6, del bando di concorso

    All’atto dell’incorporamento, tuttavia, e più precisamente all’esito della visita medica prevista dall’art. 14, comma 6, del bando di concorso, egli veniva escluso dal concorso “per non aver mantenuto i requisiti psico-fisici previsti dal bando di concorso, poiché non in regola con le vaccinazioni previste per la propria fascia d’età ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 Luglio 2017, n. 119”.

    Il testo identifica la visita medica all’incorporamento come sede dell’accertamento dei requisiti psico-fisici; la decisione, tuttavia, non ritiene che tale accertamento imponesse l’esclusione quando il bando prevedeva il completamento del profilo vaccinale.

  • d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito dalla l. 31 luglio 2017, n. 119

    A fronte di un comportamento collaborativo del ricorrente e di una situazione che attualmente risulta perfettamente in regola, allora, la decisione dell’Amministrazione di procedere all’esclusione deve essere considerata abnorme e non proporzionata.

    La disciplina vaccinale richiamata non giustifica, nel caso deciso, l’esclusione definitiva del candidato quando questi abbia completato le vaccinazioni richieste, pur con un ritardo dovuto ai tempi necessari per la somministrazione.

  • art. 71 d.P.R. 445/2000

    Il testo non contiene un passaggio in cui il giudice applichi o interpreti specificamente questa disposizione.

    La norma è menzionata come parametro della censura del ricorrente, ma non risulta utilizzata dal giudice come fondamento autonomo della decisione.

Massime di principio

  • Quando il bando di un concorso prevede che i vincitori possano completare un profilo vaccinale secondo modalità definite dall’Amministrazione, senza stabilire l’esclusione automatica per il mancato completamento al momento dell’incorporamento, l’Amministrazione non può introdurre tale conseguenza in via applicativa.
  • Se il completamento delle vaccinazioni richieste non è possibile entro il termine interno previsto per ragioni sanitarie, l’Amministrazione deve valutare la concessione di un termine congruo, anziché disporre automaticamente l’esclusione del vincitore.
  • L’esclusione da una procedura selettiva di un candidato già dichiarato vincitore può risultare sproporzionata quando il candidato si sia tempestivamente attivato e abbia poi completato i requisiti sanitari richiesti, senza che residui una concreta ragione giustificativa per impedirne il reclutamento.
  • Nelle controversie relative all’esclusione dalla graduatoria di un candidato già dichiarato vincitore in una selezione nazionale, la competenza territoriale appartiene al tribunale amministrativo centrale quando l’atto conclusivo riguarda un assetto unitario di interessi ed è adottato da un organo centrale dello Stato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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