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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22485/2026 del 30/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall’INPS per contributi dovuti per l’anno 2011 alla Gestione separata, alla quale la professionista era stata iscritta d’ufficio dall’ente. In primo grado l’opposizione era stata accolta, ma la Corte d’appello di Ancona ha riformato la decisione e rigettato l’opposizione, respingendo anche l’eccezione di prescrizione e ritenendo che il termine prescrizionale decorresse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, oltre ad affermare l’obbligo contributivo nonostante il versamento del contributo integrativo alla Cassa professionale e non di quello soggettivo. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: (1) violazione degli artt. 3, comma 9, L. n. 335/1995, 55 R.D.L. n. 182/1935 e art. 17 d.P.R. n. 435/2001, per avere la Corte d’appello fatto decorrere la prescrizione dalla dichiarazione dei redditi invece che dalla scadenza del pagamento; (2) omesso esame del fatto decisivo che la comunicazione del 23.8.2017 era tornata al mittente per compiuta giacenza, con conseguente mancato perfezionamento dell’atto interruttivo; (3) violazione dell’art. 2941 n. 8 c.c., dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116, comma 8, L. n. 388/2000, per avere applicato il regime dell’evasione anziché quello dell’omissione; (4) violazione degli artt. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995 e 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, per avere ritenuto legittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decorrenza della prescrizione individuata dalla Corte d’appello. Ha affermato che la prescrizione del credito contributivo decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi; per i contributi relativi al 2011, il termine di pagamento era il 9.7.2012 in base al d.P.C.m. 6.6.2012, sicché l’interruzione della prescrizione effettuata il 23.8.2017 era tardiva. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    La prescrizione del credito contributivo non decorre dalla dichiarazione dei redditi, ma dalla scadenza del termine di pagamento del contributo.

  • art. 55 R.D.L. n. 182/1935

    Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso relativo alla decorrenza della prescrizione contributiva.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    Richiamato come norma invocata nel motivo di ricorso relativo alla scadenza del pagamento dei contributi.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    I d.P.C.m. emanati in attuazione di tale norma devono essere considerati per determinare il giorno di scadenza del pagamento dei contributi.

  • art. 1, comma 1, d.P.C.m. 6.6.2012

    Per i contributi relativi all’anno 2011 fissava il termine di pagamento al 9.7.2012.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    Richiamato nel secondo e terzo motivo di ricorso, rimasto assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso, rimasto assorbito.

  • art. 116, comma 8, L. n. 388/2000

    Richiamato nel terzo motivo di ricorso per censurare il regime sanzionatorio applicato, motivo assorbito.

  • artt. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995

    Richiamati nel quarto motivo di ricorso sulla legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata, motivo assorbito.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso sulla legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata, motivo assorbito.

Massime di principio

  • La prescrizione dei crediti contributivi decorre dalla scadenza del termine previsto per il pagamento del contributo e non dal momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi.
  • Per individuare la data di scadenza del pagamento dei contributi occorre considerare anche i d.P.C.m. emanati in attuazione dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997.
  • Se l’atto interruttivo della prescrizione è compiuto dopo la scadenza del termine di pagamento e il credito è già prescritto, l’atto non può impedire l’estinzione del diritto.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché decisivo sulla prescrizione, gli ulteriori motivi che investono questioni ulteriori restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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