Cassazione Penale, Sentenza n. 22470/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Savona che, con giudizio abbreviato, aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per la particolare tenuità del fatto (art. 131‑bis c.p.) rispetto a contestate fatture per operazioni inesistenti e all'uso delle stesse in dichiarazione fiscale. I ricorrenti hanno censurato: carenza e genericità della motivazione, mancata individualizzazione delle posizioni e contraddittorietà nella valutazione della credibilità del coimputato Penè Gian Maria, omissione di esame delle prove a discarico (consulenza tecnica di parte e memorie ai sensi dell'art. 415‑bis c.p.p.), e inversione dell'onere della prova sul trasferimento di denaro in contanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale fosse sufficientemente motivata, avesse esaminato le posizioni dei singoli imputati e avesse logicamente valorizzato gli elementi oggettivi (in particolare le alterazioni manuali e sistematiche degli importi delle ricevute con aumenti ricorrenti di euro 3.000 e i relativi versamenti in contanti). Le doglianze dei ricorrenti sono state considerate, in gran parte, come mera rinnovazione della loro diversa valutazione di merito, non sindacabile in Cassazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati onerati delle spese del procedimento e del versamento a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la Corte ha inoltre richiamato che non sussistono elementi per ritenere colpevole la parte nella proposizione del ricorso (Corte cost. sent. n. 186/2000).
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
Art. 8 (fatture per operazioni inesistenti): la Corte valorizza le alterazioni materiali e ripetute delle ricevute come indice di emissione/modifica attuata in funzione di sovrafatturazione. Art. 2 (evasione fiscale): l'utilizzo nelle dichiarazioni di documentazione alterata è valutato come elemento costitutivo dell'illecito tributario, se supportato da riscontri oggettivi (modifiche, pagamenti in contanti).
codice penale
La norma sulla particolare tenuità del fatto può condurre a dichiarare la non punibilità; il Tribunale l'ha applicata in primo grado e la Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione relativa a tale applicazione.
codice di procedura penale
art. 530, comma 2; art. 415‑bis; art. 616
Art. 530(2): la richiesta difensiva di applicare l'assoluzione per insufficienza di prove è questione di merito, non sindacabile in Cassazione se le censure non evidenziano vizi logici specifici. Art. 415‑bis: le memorie difensive e le consulenze depositate devono essere valutate in sede di merito; la Cassazione non ricontesta la valutazione di merito salvo vizio motivazionale. Art. 616: per l'inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese e il versamento alla Cassa delle ammende, salvo colpa nella proposizione.
d.lgs. n. 231 del 2007
richiamato dalla difesa (soglia pagamenti in contanti)
La difesa ha richiamato la disciplina sulla soglia dei pagamenti in contanti per giustificare i versamenti sotto la soglia; la Corte ha ritenuto che il dato dei versamenti in contanti, unitamente alle alterazioni sistematiche, non sia incompatibile con l'ipotesi accusatoria.
Corte costituzionale
sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata con riferimento alla valutazione della colpevolezza nella proposizione del ricorso; la Corte di Cassazione ha ritenuto assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, pur applicando le sanzioni previste da art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Le censure di carenza motivazionale in Cassazione devono indicare passaggi specifici mancanti o vizi logici puntuali; rilievi generici o la mera richiesta di riesame del merito sono inammissibili.
- La Corte accetta che un giudice di merito ritenga un teste attendibile su alcuni aspetti e non credibile su altri, purché la decisione motivi la distinzione e non contraddica il testo valutativo; la semplice opinione difensiva non basta a smontare questo tipo di valutazione.
- In caso di contestazione di fatture ricevute, elementi oggettivi e ripetuti (alterazioni materiali identiche, pattern di incremento, corrispondenti versamenti in contanti) costituiscono indizi forti, e la loro valutazione è tipicamente rimessa al giudice di merito.
- Le consulenze tecniche di parte e le memorie difensive non impongono un mutamento della decisione se non introducono elementi nuovi e decisivi: in Cassazione non è ammesso un semplice contradittorio tecnico volto a rinnovare la lettura probatoria.
- La qualificazione del fatto come di particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) può risolvere la procedibilità, ma non impedisce agli imputati di criticare la motivazione; tuttavia la Cassazione non sostituisce la propria valutazione al giudice di merito se le critiche attengono al merito delle valutazioni probatorie.
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