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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25445/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva accolto l'appello del P.M. e disposto la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva violazione delle norme sulle misure cautelari (artt. 274, 275, 291, 292, 125, 273, 192 c.p.p.), lamentando: (i) carenza di indicazioni individualizzate nelle richieste cautelari del P.M. e genericità dell'appello; (ii) insufficienza e vizio di motivazione circa la necessità della custodia e circa i "gravi indizi" a suo carico; (iii) insufficiente prova della identificazione dello Iannelli con il nickname Encrochat "emptysoda" e della sua partecipazione alle condotte estorsive e associative contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che: (a) la richiesta del P.M. non è viziata da nullità per mancata esposizione analitica delle esigenze cautelari (art. 291 c.p.p.), posto che l'obbligo di dettagli è richiesto all'ordinanza che dispone la misura (art. 292 c.p.p.); (b) l'appello del P.M. non era generico perché mirava a censurare il difetto di attualità rilevato dal GIP e richiamava la ricostruzione fattuale contenuta nella richiesta; (c) il Tribunale del riesame ha adeguatamente valutato la sussistenza dei gravi indizi e del pericolo di reiterazione, avendo riguardo a messaggistica criptata decriptata, dichiarazioni del collaboratore Fabrizio Capogna, riprese, materiale fotografico e elementi di contesto (frequentazione dell'abitazione di Demce, incarichi di riscossione, contatti con fornitori). La Corte ha inoltre richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p. (narcotraffico), ribadendo che il decorso del tempo, se non accompagnato da elementi concreti che ne attestino la cessazione della pericolosità, non è di per sé sufficiente a escludere la misura. La Cassazione ha precisato che il controllo di legittimità non consente un nuovo apprezzamento di merito del materiale probatorio ma verifica la congruità e la logica della motivazione del giudice di merito.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309/1990

    Norma sul traffico di sostanze stupefacenti; applicata come reato-chiave che legittima l'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.

  • art. 416 bis 1 cod. pen.

    Aggravante per metodo mafioso: la corte ha rilevato che il mancato riconoscimento dell'aggravante non attenua automaticamente la gravità degli episodi rilevati in fatto.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per reati indicati (narcotraffico): ravvisata come applicabile salvo prova contraria concreta.

  • art. 274 c.p.p.

    Disciplina generale sulle esigenze cautelari; richiamata nel confronto con la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3.

  • art. 291 c.p.p.

    Principio della domanda: il P.M. deve presentare gli elementi su cui si fonda la richiesta, ma non è imposto che la richiesta contenga l'esposizione dettagliata delle specifiche esigenze cautelari, che spetta all'ordinanza motivata del giudice.

  • art. 292 c.p.p.

    L'ordinanza che dispone la misura deve motivare specificamente le esigenze cautelari e gli indizi.

  • art. 125, comma 3 c.p.p.

    Vizi motivazionali o formali della richiesta del P.M. non determinano l'inesistenza della stessa ma sono considerazioni rilevanti in ordine alla nullità dei provvedimenti giudiziali anziché dell'atto dell'accusa.

  • art. 273 c.p.p.

    Regole sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte ricorda che in sede cautelare i "gravi indizi" non richiedono lo stesso grado di prova richiesto per la decisione di merito.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole probatorie in giudizio: richiamata per delimitare il diverso onere probatorio cautelare rispetto al giudizio di merito.

  • art. 110 cod. pen., artt. 73, 80 D.P.R. 309/1990, artt. 56, 424, 629 cod. pen.

    Norme penali relative ai concorsi di persone, cessione di stupefacenti, aumento di pena, delitti contro la persona e violenza: richiamate come capi di imputazione e contesto fattuale.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riforma richiamata nel quadro interpretativo sulle conseguenze del tempo trascorso e sul bilanciamento costituzionale della presunzione relativa di pericolosità.

  • art. 310 c.p.p.

    Disposizione sull'appello cautelare: richiamata per la necessità che l'impugnazione individui i punti della decisione oggetto di censura.

Massime di principio

  • La richiesta cautelare del P.M. non deve necessariamente contenere una esposizione analitica e individualizzata delle esigenze cautelari: tale dettaglio è invece richiesto nell'ordinanza che dispone la misura.
  • Per reati di narcotraffico, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3 c.p.p.) rende più agevole per il P.M. dimostrare il pericolo di reiterazione; il solo decorso del tempo non è sufficiente a superare tale presunzione se non vi sono elementi concreti e specifici che la confutino.
  • In sede di Cassazione il controllo è limitato alla verifica della congruità, logica e giuridica della motivazione del giudice di merito; non è consentito un nuovo e libero apprezzamento del compendio probatorio.
  • L'identificazione di un indagato tramite messaggistica criptata può essere considerata valida se corredata da riscontri indiziari (dichiarazioni di collaboratori, riprese, fotografie, comportamento processuale) che contribuiscono alla "qualificata probabilità" richiesta in sede cautelare.
  • Un appello cautelare deve indicare con adeguata specificità i punti della decisione impugnata, ma può validamente richiamare la richiesta cautelare e il compendio probatorio ivi rappresentato quando la censura è incentrata su specifici vizi dell'ordinanza (es. difetto di attualità).
  • La difesa, per sfondare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, deve fornire elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza dell'attualità del pericolo (es. documentazione di cessazione dei contatti, riscontri oggettivi sull'assenza di attività criminosa continuativa).

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