Cassazione Civile, Ordinanza n. 06605/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terzi beneficiari)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore del fallimento di una società in accomandita semplice e del socio illimitatamente responsabile, per far dichiarare inefficace la donazione della nuda proprietà di alcuni immobili compiuta dal socio fallito in favore della moglie e del figlio. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d'Appello confermava. I donatari ricorrevano per cassazione con due motivi: con il primo denunciavano violazione dell'art. 112 c.p.c., dell'art. 66 l. fall., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2901 c.c., sostenendo che la Corte d'Appello non avrebbe correttamente affrontato la questione della necessità che tutti i crediti ammessi al passivo fossero anteriori alla donazione, e che non sarebbe sufficiente la preesistenza solo di alcuni crediti; con il secondo lamentavano violazione degli artt. 66 l. fall., 2697 c.c. e 2901 c.c., assumendo che mancasse prova del pregiudizio arrecato ai creditori, cioè del mutamento in peius del patrimonio del disponente al tempo della donazione. Il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese del giudizio di appello, ritenuta illegittima perché parametrata a un valore indeterminabile e inferiore ai minimi tabellari, mentre il valore della controversia doveva essere determinato in base all'entità dei crediti anteriori alla donazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dei donatari, ritenendo il primo motivo non comprensibile nella critica e comunque infondato perché, nell'azione revocatoria esercitata dal curatore, è sufficiente che il credito di uno o alcuni dei creditori ammessi al passivo sia anteriore all'atto impugnato, non occorrendo che lo siano tutti; il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, investiva in realtà un accertamento di fatto già compiuto dai giudici di merito circa l'insufficienza del patrimonio residuo del disponente. È stato invece accolto il ricorso incidentale del fallimento in tema di spese: la sentenza d'appello è stata cassata limitatamente alla liquidazione dei compensi, poiché il valore della causa avrebbe dovuto essere determinato e i compensi liquidati secondo i minimi tabellari del d.m. n. 55/2014, non derogabili. La Corte ha deciso nel merito, condannando i soccombenti al pagamento delle spese del grado di appello nella misura di euro 22.102 per compensi, oltre accessori e spese vive, e ha posto a carico dei ricorrenti principali anche le spese del giudizio di legittimità, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro del denunciato vizio di omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non individuava la domanda o eccezione asseritamente trascurata.
art. 66 legge fallimentare
Consente al curatore di esperire l'azione revocatoria in sostituzione dei creditori; ai fini dell'azione è sufficiente la preesistenza del credito di uno o alcuni creditori ammessi al passivo.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio sull'anteriorità del credito e sul pregiudizio ai creditori; la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta contro accertamenti di fatto.
art. 2901 c.c.
Disciplina l'azione revocatoria ordinaria; la Corte ribadisce che, quando è proposta dal curatore, basta la preesistenza del credito di almeno uno dei creditori concorsuali e il pregiudizio patrimoniale va valutato secondo gli accertamenti di merito.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
È richiamato per evidenziare l'inammissibilità del motivo che prospettava una questione già risolta in senso conforme dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Fondamento del sindacato sulla violazione dei minimi tabellari nella liquidazione delle spese di lite.
art. 91 c.p.c.
Norma sulla soccombenza richiamata nel motivo incidentale relativo alle spese.
art. 92 c.p.c.
Richiamata nel motivo incidentale, in relazione alla regolazione delle spese.
art. 75 disp. att. c.p.c.
Richiamata nel motivo incidentale in tema di liquidazione delle spese.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
Usato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali secondo il valore della causa.
art. 5, comma 1, d.m. n. 55/2014
Richiamato insieme all'art. 4 del medesimo decreto per determinare il compenso dovuto.
d.m. n. 55/2014
I minimi tabellari per la liquidazione dei compensi alla parte vittoriosa sono ritenuti inderogabili e la loro violazione è sindacabile in cassazione.
d.m. n. 37/2018
Richiamato solo incidentalmente in relazione alla compatibilità dei minimi vincolanti con la normativa eurounitaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato a carico dei soli ricorrenti principali.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare è sufficiente che l'anteriorità del credito sussista in capo ad almeno uno o ad alcuni dei creditori ammessi al passivo, non essendo necessario che tutti i crediti concorsuali siano sorti prima dell'atto dispositivo impugnato.
- Il curatore, quando agisce in revocatoria, si sostituisce ai creditori concorsuali e può far valere la tutela anche se solo una parte della massa sarebbe stata legittimata individualmente ad agire.
- Il vizio di omessa pronuncia non può essere dedotto in modo generico: il ricorrente deve indicare la domanda o l'eccezione trascurata, mentre la mancata risposta a singoli argomenti difensivi integra, al più, un difetto di motivazione.
- In sede di legittimità non è sindacabile la censura che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, come la verifica dell'insufficienza del patrimonio residuo o del pregiudizio ai creditori.
- La liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata dal giudice sulla base del corretto valore della causa, indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti; i minimi tabellari previsti dal d.m. n. 55/2014 sono inderogabili e la loro violazione costituisce errore di diritto censurabile in cassazione.
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