Cassazione Civile, Ordinanza n. 09234/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società proprietaria di un complesso immobiliare aveva concesso in locazione il bene a una società poi fallita. Dopo l'apertura della procedura, il curatore aveva continuato a detenere l'immobile per lungo tempo. La locatrice aveva quindi chiesto l'ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito qualificato come indennizzo per occupazione sine titulo del bene. Il giudice delegato aveva negato l'ammissione e il tribunale aveva respinto l'opposizione ex art. 98 l. fall., ritenendo applicabile l'exceptio doli generalis / abuso del diritto: secondo il merito, poiché il contratto di locazione era stato dichiarato nullo per essere stato concluso tra società correlate in violazione di norme imperative, il riconoscimento di un indennizzo avrebbe integrato un vantaggio ingiustificato per una parte ritenuta complice della violazione. La ricorrente ha impugnato il decreto deducendo, in particolare con il terzo motivo, violazione degli artt. 1175, 1337, 1336, 1375 e 833 c.c., dell'art. 2 Cost. e dell'art. 54 della Carta di Nizza, sostenendo che l'abuso del diritto non era configurabile rispetto a una domanda di indennizzo per occupazione sine titulo, distinta dal contratto nullo e riferita alla protratta detenzione senza titolo del bene da parte della curatela.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso. Ha cassato il decreto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e ha rinviato al medesimo tribunale in diversa composizione per un nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha escluso che l'exceptio doli potesse paralizzare la domanda di ammissione al passivo fondata non sul contratto di locazione, ma sulla detenzione sine titulo dell'immobile, fonte di responsabilità extracontrattuale della procedura. In tale prospettiva, la nullità del contratto non escludeva il diritto al ristoro per l'ingiustificata occupazione protratta del bene.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma processuale richiamata quale base dell'opposizione allo stato passivo; la Corte non ne discute l'interpretazione nel merito ma lo colloca nel contesto dell'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma del ricorso per cassazione utilizzata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
art. 1175 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro della correttezza e buona fede nell'esercizio del diritto.
art. 1337 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla buona fede nelle trattative, invocata nel quadro della censura per abuso del diritto.
art. 1336 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate.
art. 1375 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come norma sull'esecuzione del contratto secondo buona fede.
art. 833 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro del divieto di atti emulativi / abuso del diritto.
art. 2 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a fondamento del principio di solidarietà e dei doveri inderogabili di correttezza.
art. 54 Carta di Nizza
richiamato nel motivo di ricorso come riferimento ai limiti nell'esercizio dei diritti fondamentali.
Massime di principio
- L'exceptio doli generalis può operare come rimedio generale solo quando l'iniziativa processuale sia connotata da esercizio fraudolento o sleale del diritto azionato, ad esempio per far valere in modo abusivo una pretesa collegata a un factum proprium o a situazioni sopravvenute taciute.
- Non è configurabile abuso del diritto quando il creditore chiede un indennizzo per occupazione sine titulo fondato sulla protratta detenzione senza titolo di un bene, se la pretesa è autonoma rispetto al contratto originario e riguarda la responsabilità derivante dalla mancata restituzione del bene.
- La nullità del contratto che costituiva il titolo originario del rapporto non elimina, di per sé, il diritto al ristoro per l'ingiustificata detenzione successiva del bene, che resta fonte di responsabilità della procedura per il periodo di occupazione senza titolo.
- L'exceptio doli non può essere usata per paralizzare una domanda che mira a ottenere il corrispettivo o il risarcimento dovuto per un fatto materiale imputabile alla controparte processuale, quando la pretesa non consiste nell'esecuzione del contratto nullo ma nella tutela contro la detenzione abusiva del bene.
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