Sentenza del 16/10/2019 n. 26153 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società chiedeva il riconoscimento di un credito d’imposta previsto dalla Legge n. 448 del 1998, articolo 8, comma 10, e dal D.P.R. n. 361 del 1999, articolo 1, comma 5, relativo al GPL utilizzato per il riscaldamento e distribuito mediante reti canalizzate. L’Agenzia aveva negato il beneficio ritenendo applicabile il termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1995 per il rimborso delle accise indebitamente versate. La società sosteneva invece che il credito d’imposta fosse una misura compensativa e non il rimborso di un pagamento indebito, con conseguente inapplicabilità del termine biennale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha stabilito che il credito d’imposta in questione costituisce un beneficio fiscale fisiologico, finalizzato a compensare il soggetto che trasferisce al cliente la riduzione del costo del combustibile, e non un rimborso di accisa indebitamente pagata. Pertanto, il termine biennale di decadenza previsto dall’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 1995 non era applicabile. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995, articolo 14, comma 2
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. [...] il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
La disposizione riguarda esclusivamente il rimborso di accise indebitamente versate e, in quanto norma di stretta interpretazione, non si applica automaticamente a qualsiasi credito o agevolazione fiscale collegata alle accise.
Legge n. 448 del 1998, articolo 8, commi 10 e 13
I maggiori introiti fiscali [...] dovessero essere impiegati [...] per ridurre il prezzo pagato dagli utenti finali [...] per l'acquisto di [...] gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento.
La legge ha istituito una misura compensativa volta a neutralizzare, per determinate categorie di utenti, l’incremento delle accise derivante dalla politica di tassazione delle emissioni.
D.P.R. n. 361 del 1999, articolo 1, comma 5
Il beneficio [...] è concesso mediante accredito d'imposta [...] agli esercenti le reti di canalizzazione operanti nelle località di cui al comma 2.
Il beneficio viene riconosciuto tramite un accredito d’imposta agli operatori che forniscono GPL per riscaldamento nelle aree territoriali agevolate; si tratta di un credito fiscale autonomo e non della restituzione di un pagamento indebito.
D.L. n. 193 del 2016, articolo 4-ter, convertito dalla Legge n. 225 del 2016
La disciplina trova applicazione anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalità prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione.
La modifica ha esteso espressamente la disciplina dell’articolo 14 anche a determinate agevolazioni fiscali, ma la Corte ha ritenuto che essa operi solo per il futuro e non possa applicarsi retroattivamente alla controversia.
Codice civile, articolo 2033
Il pagamento indebito è qualificato come una situazione patologica, nella quale viene versata una somma non dovuta, distinta dal credito d’imposta riconosciuto fisiologicamente dalla legge per finalità di compensazione o perequazione.
Massime di principio
- Il termine decadenziale previsto per il rimborso di un tributo indebitamente pagato si applica quando il pagamento non era dovuto, ad esempio per errore, eccedenza o sopravvenuta invalidità della base normativa.
- Un credito d’imposta riconosciuto direttamente dalla legge per compensare determinati operatori o categorie di utenti è distinto dal rimborso di un indebito e non è soggetto automaticamente ai termini previsti per quest’ultimo.
- Per stabilire il termine applicabile occorre qualificare la natura del beneficio: rimborso di un pagamento indebito, agevolazione fiscale, credito d’imposta o altra forma di restituzione.
- Le norme che introducono termini di decadenza devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate.
- Una modifica legislativa che estende un termine decadenziale alle agevolazioni fiscali, salvo diversa previsione, opera per il futuro e non può essere utilizzata per disciplinare retroattivamente situazioni anteriori.
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