Cassazione Civile, Sentenza n. 36329/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento relativo all'anno 2004 contestando maggiori ricavi (IRES/IRAP) e la detrazione indebita di IVA connesse a fatture ritenute relative a operazioni inesistenti. La società aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'Agenzia aveva proposto appello che era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale. In cassazione l'Agenzia ha censurato la decisione per erronea applicazione delle regole sull'onere della prova (secondo cui l'amministrazione deve dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni e, se ne dà adeguata prova, l'onere si sposta sul contribuente) e per aver ritenuto inesistente il danno erariale nonostante l'uso di fatture eventualmente fittizie e l'emissione di note di credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Corte ha ritenuto che il giudice d'appello non ha correttamente valutato gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione (mancata esibizione di contratti, mancati pagamenti, assenza di movimenti finanziari) che, valutati complessivamente, potevano spostare l'onere della prova sul contribuente; inoltre ha statuito che le note di credito e la mera regolarità contabile non sono di per sé idonee a dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione. Sul profilo IVA la Corte ha affermato che, se l'operazione è oggettivamente inesistente, l'emittente non può sanare la propria posizione con la procedura di cui all'art. 26, comma 2, DPR n. 633/1972 e resta obbligato al versamento dell'imposta ai sensi del principio di cartolarità (art. 21, comma 7), salvo il diritto al rimborso solo in casi tassativamente previsti e comprovati.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - artt. 32 e 39
Richiamati quali riferimenti normativi in tema di accertamento tributario e onere della prova: la Corte ha valutato la corretta applicazione delle regole probatorie nell'ambito degli accertamenti fiscali, ribadendo che l'amministrazione deve fornire prova adeguata dell'inesistenza delle operazioni contestate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - artt. 21 (comma 7), 26 (comma 2), 51 e 54
L'art. 21, comma 7 (principio di cartolarità) è stato interpretato nel senso che, in caso di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'emittente è tenuto al versamento dell'IVA indicata e non può avvalersi liberamente della procedura di regolarizzazione dell'art. 26, comma 2; gli ulteriori articoli richiamati attengono alle regole di detrazione e di fatturazione, che non sono soddisfatte dalla sola emissione di note di credito o dalla regolarità formale della contabilità quando l'operazione sia fittizia
Codice Civile - art. 2729
Richiamato in relazione al regime probatorio e al valore dei documenti; la Corte lo ha considerato nel più ampio contesto della valutazione probatoria riguardante documenti e scritture contabili, senza ritenere che la sola documentazione contabile possa escludere l'accertata inesistenza dell'operazione
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria che contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni è gravata dell'onere di fornire una prova adeguata; elementi indiziari (mancata esibizione di contratti, assenza di pagamenti o movimenti finanziari, corrispondenza mancante) possono essere valutati cumulativamente e, se significativi, spostano l'onere della prova sul contribuente
- La mera emissione di fatture, la contabilizzazione regolare o l'emissione di note di credito non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione quando sussistono indizi di fittizietà
- Una sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente efficacia di giudicato in sede tributaria; il giudice tributario può tuttavia prenderla in considerazione come elemento di prova, ma resta tenuto a valutare autonomamente le prove nel processo tributario
- In tema di IVA, vale il principio di cartolarità: quando la fattura è relativa a operazioni oggettivamente inesistenti l'emittente è obbligato al versamento dell'imposta e non può sanare la posizione mediante la procedura di cui all'art. 26, comma 2, salvo i casi tassativi che eliminino il rischio di perdita del gettito (es. ritiro tempestivo della fattura prima dell'utilizzo da parte del destinatario, provvedimento definitivo che esclude la detrazione, ecc.)
- In situazioni analoghe è necessario che il giudice valuti complessivamente tutti gli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione prima di esigere dal contribuente una prova positiva dell'effettiva prestazione; in mancanza di tale valutazione corretta, la decisione può essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame
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