Sentenza del 30/01/2015 n. 518 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Imposte sul reddito - IRPEF - Scheda carburante - Carta di credito - Soggetti a Iva - Obbligo di tenuta della scheda - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo di tenere e portare con sé la scheda carburante per documentare gli acquisti ai fini fiscali. Il contribuente sosteneva che tale obbligo non sussistesse poiché i rifornimenti erano effettuati esclusivamente tramite carta di credito, strumento tracciabile ed emesso da un operatore finanziario soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
La decisione
È stato riconosciuto che il lavoratore autonomo non era obbligato a tenere la scheda carburante. L'articolo 1, comma 3-bis, del D.P.R. n. 444/1997 prevede infatti una deroga all'obbligo ordinario quando gli acquisti di carburante sono effettuati esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti agli obblighi di comunicazione fiscale. La tracciabilità dei pagamenti consente quindi di sostituire la scheda carburante, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma.
Norme richiamate
D.P.R. n. 444/1997, art. 1, comma 1
Prevede in via generale l'obbligo di documentare gli acquisti di carburante mediante la scheda carburante.
D.P.R. n. 444/1997, art. 1, comma 3-bis
In deroga a quanto stabilito al comma 1, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605/1973, non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante.
La scheda carburante non è necessaria quando tutti gli acquisti sono effettuati esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili qualificati e l'emittente è soggetto agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa fiscale.
D.P.R. n. 605/1973, art. 7, sesto comma
Individua gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori finanziari, la cui sussistenza è una delle condizioni per beneficiare dell'esonero dalla scheda carburante.
Massime di principio
- L'obbligo documentale ordinario può essere sostituito da una procedura di pagamento tracciabile solo quando la legge prevede espressamente tale deroga.
- Per ottenere l'esonero dalla scheda carburante, gli acquisti devono essere effettuati esclusivamente con carte di credito, di debito o prepagate ammesse dalla norma; l'uso anche occasionale di contanti o di strumenti non qualificati può far venir meno il beneficio.
- La carta deve essere emessa da un operatore finanziario soggetto agli obblighi di comunicazione fiscale previsti dalla legge.
- La tracciabilità del pagamento deve consentire di collegare l'acquisto al soggetto, all'attività e alla relativa spesa; è quindi opportuno conservare estratti conto, ricevute e altra documentazione idonea.
- La regola riguarda i soggetti IVA e gli acquisti effettuati nell'ambito dell'attività. Non può essere estesa automaticamente a soggetti o fattispecie diverse da quelle previste dalla norma.
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