Sentenza del 25/07/2016 n. 6476 - Comm. Trib. Prov. Milano
TASSE AUTOMOBILISTICHE - Rimborsi - Esportazione definitiva del veicolo - Registrazione al PRA - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di rimborso è stata respinta. Sebbene la cessazione della circolazione per esportazione fosse stata effettivamente trascritta al PRA, tale formalità era stata eseguita dal successivo proprietario e non dal contribuente che chiedeva il rimborso. La trascrizione dell'esportazione, pertanto, non è stata ritenuta sufficiente a riconoscere il rimborso al precedente proprietario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di avere diritto al rimborso della tassa automobilistica ai sensi dell'art. 46, commi da 1 a 3, della legge regionale Lombardia n. 10/2003, poiché il veicolo era stato esportato definitivamente all'estero. Tuttavia, la denuncia di cessazione della circolazione per esportazione era stata presentata e trascritta al PRA dal successivo proprietario, dopo che il ricorrente aveva venduto il veicolo a un concessionario. La controversia riguardava quindi se il rimborso spettasse anche al precedente proprietario che aveva effettuato il pagamento, quando la formalità di esportazione fosse stata eseguita da un proprietario successivo.
Norme richiamate
Art. 46, commi da 1 a 3, della legge regionale Lombardia n. 10/2003
Rimborsi della tassa automobilistica in caso di cessazione della circolazione del veicolo per esportazione
Il diritto al rimborso è subordinato alla formalizzazione della cessazione della circolazione per esportazione secondo le modalità previste, e non spetta al precedente proprietario quando la relativa formalità presso il PRA sia stata effettuata dal successivo proprietario.
Massime di principio
- Per ottenere un rimborso della tassa automobilistica collegato all'esportazione definitiva, non è sufficiente dimostrare che il veicolo sia stato materialmente esportato: occorre verificare che la cessazione della circolazione sia stata regolarmente trascritta al PRA.
- La mera esistenza della formalità al PRA non garantisce automaticamente il rimborso a chi ha pagato la tassa: è rilevante anche chi ha effettuato la formalità e in quale posizione risultava rispetto al veicolo.
- Quando il veicolo è stato venduto prima dell'esportazione, il precedente proprietario può non avere diritto al rimborso se l'esportazione e la cancellazione dal PRA sono state richieste dal successivo proprietario.
- In situazioni analoghe è essenziale conservare e verificare la documentazione relativa alla vendita, alla titolarità del veicolo, alla data del pagamento e alla data e autore della formalità di cessazione della circolazione.
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