Cassazione Penale, Sentenza n. 25374/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato le condanne per reati di truffa (art. 642 c.p.) e le relative statuizioni civili. Le censure principali riguardavano: insufficiente capacità probatoria e vizio di motivazione nell'affermazione di responsabilità; errata valutazione della recidiva (art. 99 c.p.) nonostante l'estinzione per patteggiamento/ordini di estinzione ex art. 445 c.p.p.; illegittima revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p.); diniego delle circostanze attenuanti generiche; e contestazione della congruità della pena e della quantificazione nelle ipotesi di continuazione.
La decisione
Per Colombera Corrado: il ricorso è stato accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'aggravante della recidiva fosse erroneamente applicata perché i precedenti oggetto di patteggiamento si erano estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., con effetto anche ai fini della recidiva; ne è conseguita la declaratoria che il reato del 29/9/2016 si è estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado. Sono quindi annullate senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado, revocate le statuizioni civili a favore di AXA Assicurazioni s.p.a. e annullata la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del 5/3/2012. Per Varisto Umberto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; la sentenza di merito è stata confermata nei suoi aspetti principali, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata respinta la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile Vittoria Assicurazioni s.p.a.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Norma incriminatrice (truffa) rispetto alla quale sono contestati i fatti; usata come titolo di reato nei capi di imputazione
art. 99 cod. pen.
Disciplina della recidiva: la Corte ha chiarito che la recidiva non può essere valutata quando i precedenti da cui essa dipenderebbero si sono estinti; la qualificazione della recidiva va effettuata tenendo conto dell'effettivo stato dei precedenti al momento della decisione
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'estinzione del reato per decorso dei termini nei casi di patteggiamento; la Cassazione ha affermato che l'estinzione opera ipso iure e impedisce di considerare tali fatti ai fini della recidiva e della revoca della sospensione condizionale
art. 106, comma 2, cod. pen.
Collegamento tra declaratoria di estinzione e suoi effetti anche ai fini della recidiva: la declaratoria estintiva comporta la perdita dei presupposti dell'aggravante della recidiva
art. 168, comma 1, cod. pen.
Norma sulla revoca della sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che, ove la condanna originaria si sia estinta, il giudice non possa revocare la sospensione concessa con quella sentenza
art. 538, comma 1, cod. proc. pen.
La condanna per responsabilità civile presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna prima del maturarsi della prescrizione; con l'estinzione del reato per prescrizione vengono meno le statuizioni civili fondate sulla precedente condanna
art. 238-bis cod. proc. pen.
Consente l'acquisizione e l'utilizzo di sentenze definitive di altro procedimento come elemento di prova; la Corte territoriale ha correttamente valorizzato pronunce irrevocabili di altro procedimento come elemento contestuale integrativo della ricostruzione probatoria, pur lasciando all'autonomia del giudice la valutazione complessiva
art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.
Rinvio alle regole sulla motivazione e sulla valutazione della prova: le doglianze sulla carenza della capacità dimostrativa sono state ritenute non risolutive con riferimento agli elementi complessivi valutati dai giudici di merito
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Rito camerale non partecipato: la parte civile può ottenere liquidazione delle spese in cassazione solo se ha contribuito con memorie scritte utili alla decisione; la semplice produzione di nota spese non è sufficiente
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso: utilizzata per disporre la condanna di Varisto alle spese e alla sanzione destinata alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- La declaratoria di estinzione del reato conseguente a sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera ipso iure e produce effetti anche ai fini della recidiva: tali reati non possono essere valutati come precedenti utili per l'aggravante della recidiva.
- Se, al momento della deliberazione della sentenza di merito, i precedenti sui quali si sarebbe fondata la recidiva sono estinti, l'aggravante della recidiva non sussiste e ciò può incidere anche sulla sopravvivenza della responsabilità civile e sulla revoca di sospensioni concesse con le sentenze poi estinte.
- L'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di condanna determina l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito con riferimento al reato estinto e la caduta delle statuizioni civili fondate sulla condanna poi sopravvenuta alla prescrizione.
- L'utilizzo di sentenze irrevocabili di altro procedimento ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. è possibile come elemento probatorio integrativo, ma non abroga la necessità di un giudizio complessivo del tribunale circa la prova; non basta richiamare una decisione altrui per escludere la valutazione autonoma del compendio probatorio.
- In sede di legittimità, le censure generiche o manifestamente infondate (mancanza di specificità nei motivi, rivendicazioni non supportate da elementi processuali nuovi) sono dichiarate inammissibili e non portano a révisione dei convincimenti probatori dei giudici di merito.
- La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità camerale solo se contribuisce effettivamente con memorie utili alla decisione; il mero deposito di conclusioni e nota spese non è sufficiente.
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