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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25374/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato le condanne per reati di truffa (art. 642 c.p.) e le relative statuizioni civili. Le censure principali riguardavano: insufficiente capacità probatoria e vizio di motivazione nell'affermazione di responsabilità; errata valutazione della recidiva (art. 99 c.p.) nonostante l'estinzione per patteggiamento/ordini di estinzione ex art. 445 c.p.p.; illegittima revoca della sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p.); diniego delle circostanze attenuanti generiche; e contestazione della congruità della pena e della quantificazione nelle ipotesi di continuazione.

La decisione

Per Colombera Corrado: il ricorso è stato accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto che l'aggravante della recidiva fosse erroneamente applicata perché i precedenti oggetto di patteggiamento si erano estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, c.p.p., con effetto anche ai fini della recidiva; ne è conseguita la declaratoria che il reato del 29/9/2016 si è estinto per prescrizione prima della sentenza di primo grado. Sono quindi annullate senza rinvio la sentenza di appello e quella di primo grado, revocate le statuizioni civili a favore di AXA Assicurazioni s.p.a. e annullata la revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del 5/3/2012. Per Varisto Umberto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; la sentenza di merito è stata confermata nei suoi aspetti principali, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; è stata respinta la richiesta di rifusione delle spese avanzata dalla parte civile Vittoria Assicurazioni s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 642 cod. pen.

    Norma incriminatrice (truffa) rispetto alla quale sono contestati i fatti; usata come titolo di reato nei capi di imputazione

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina della recidiva: la Corte ha chiarito che la recidiva non può essere valutata quando i precedenti da cui essa dipenderebbero si sono estinti; la qualificazione della recidiva va effettuata tenendo conto dell'effettivo stato dei precedenti al momento della decisione

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'estinzione del reato per decorso dei termini nei casi di patteggiamento; la Cassazione ha affermato che l'estinzione opera ipso iure e impedisce di considerare tali fatti ai fini della recidiva e della revoca della sospensione condizionale

  • art. 106, comma 2, cod. pen.

    Collegamento tra declaratoria di estinzione e suoi effetti anche ai fini della recidiva: la declaratoria estintiva comporta la perdita dei presupposti dell'aggravante della recidiva

  • art. 168, comma 1, cod. pen.

    Norma sulla revoca della sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto che, ove la condanna originaria si sia estinta, il giudice non possa revocare la sospensione concessa con quella sentenza

  • art. 538, comma 1, cod. proc. pen.

    La condanna per responsabilità civile presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna prima del maturarsi della prescrizione; con l'estinzione del reato per prescrizione vengono meno le statuizioni civili fondate sulla precedente condanna

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione e l'utilizzo di sentenze definitive di altro procedimento come elemento di prova; la Corte territoriale ha correttamente valorizzato pronunce irrevocabili di altro procedimento come elemento contestuale integrativo della ricostruzione probatoria, pur lasciando all'autonomia del giudice la valutazione complessiva

  • art. 192 e art. 533 cod. proc. pen.

    Rinvio alle regole sulla motivazione e sulla valutazione della prova: le doglianze sulla carenza della capacità dimostrativa sono state ritenute non risolutive con riferimento agli elementi complessivi valutati dai giudici di merito

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Rito camerale non partecipato: la parte civile può ottenere liquidazione delle spese in cassazione solo se ha contribuito con memorie scritte utili alla decisione; la semplice produzione di nota spese non è sufficiente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione in caso di inammissibilità del ricorso: utilizzata per disporre la condanna di Varisto alle spese e alla sanzione destinata alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La declaratoria di estinzione del reato conseguente a sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera ipso iure e produce effetti anche ai fini della recidiva: tali reati non possono essere valutati come precedenti utili per l'aggravante della recidiva.
  • Se, al momento della deliberazione della sentenza di merito, i precedenti sui quali si sarebbe fondata la recidiva sono estinti, l'aggravante della recidiva non sussiste e ciò può incidere anche sulla sopravvivenza della responsabilità civile e sulla revoca di sospensioni concesse con le sentenze poi estinte.
  • L'estinzione del reato per prescrizione intervenuta prima della pronuncia di condanna determina l'annullamento senza rinvio delle sentenze di merito con riferimento al reato estinto e la caduta delle statuizioni civili fondate sulla condanna poi sopravvenuta alla prescrizione.
  • L'utilizzo di sentenze irrevocabili di altro procedimento ai sensi dell'art. 238-bis c.p.p. è possibile come elemento probatorio integrativo, ma non abroga la necessità di un giudizio complessivo del tribunale circa la prova; non basta richiamare una decisione altrui per escludere la valutazione autonoma del compendio probatorio.
  • In sede di legittimità, le censure generiche o manifestamente infondate (mancanza di specificità nei motivi, rivendicazioni non supportate da elementi processuali nuovi) sono dichiarate inammissibili e non portano a révisione dei convincimenti probatori dei giudici di merito.
  • La parte civile può ottenere la liquidazione delle spese nel giudizio di legittimità camerale solo se contribuisce effettivamente con memorie utili alla decisione; il mero deposito di conclusioni e nota spese non è sufficiente.

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