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Ordinanza

Ordinanza n. 3034/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 01340/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202605673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare contro un provvedimento amministrativo di natura regolamentare

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Campania aveva rigettato la domanda cautelare proposta in primo grado. Il testo non specifica i singoli motivi di ricorso, ma riferisce che le questioni sollevate richiedono un approfondito esame nella sede di merito. In ragione dei contenuti e della natura regolamentare del provvedimento amministrativo impugnato, l'appellante ha chiesto tutela cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al TAR, senza definire nel merito la legittimità del provvedimento regolamentare né riconoscere una sospensione dell'efficacia dell'atto. Ha ritenuto che i motivi e le questioni richiedessero un più approfondito esame in primo grado e che le esigenze dell'appellante potessero essere adeguatamente tutelate mediante la celere fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. L'ordinanza cautelare del TAR è quindi superata nei limiti necessari alla fissazione prioritaria dell'udienza, restando impregiudicata ogni ulteriore valutazione di merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la tutela cautelare può essere adeguatamente soddisfatta mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, di disporre tale fissazione in luogo di una misura cautelare sostanziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, quando i motivi e le questioni richiedono un approfondito esame incompatibile con la sede cautelare, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito davanti al giudice di primo grado.
  • Ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., la tutela cautelare può essere assicurata mediante la celere fissazione dell'udienza di merito quando tale misura risulti adeguata alle esigenze rappresentate dalla parte, senza necessità di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
  • L'accoglimento dell'appello cautelare ai fini della fissazione prioritaria dell'udienza non comporta una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure né pregiudica le successive decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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