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Ordinanza

Ordinanza n. 425/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento n. Prot. -OMISSIS- emesso dalla Questura di Milano il 05.11.2025, notificato il 16.02.2026, di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600864

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Questura di Milano di rigetto dell'istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non espone specifici motivi di illegittimità dedotti contro il diniego. La domanda cautelare è stata valutata con riferimento al pericolo di pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente, allo stato, il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile. Il giudice ha valorizzato il fatto sopravvenuto dell'avvenuta esecuzione del provvedimento di espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato, circostanza incompatibile con la ravvisabilità del periculum in mora rispetto al diniego del permesso di soggiorno. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non definisce il merito della domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede, tra l'altro, la sussistenza di un pericolo di pregiudizio grave e irreparabile; nel caso concreto tale requisito è stato escluso per l'avvenuta espulsione del ricorrente.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e ai fini dell'oscuramento dei dati.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo presuppone la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; tale requisito non sussiste quando, nelle more del giudizio, si sia già verificato il fatto esecutivo che rende non attuale il pregiudizio dedotto, come l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale rispetto al diniego del permesso di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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