Cassazione Penale, Sentenza n. 17659/2025 del 09/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Rumore impugna la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile, per fatti commessi tra il 2015 e gli anni successivi, di falsità ideologica e di truffa militare: gli si contestava di aver attestato inesistenti trasferte a Roma (come delegato al Co.Ce.R.) nei "fogli di viaggio" e di aver fatto riportare tali trasferte nel memoriale di servizio, al fine di ottenere indennità e rimborsi. In Cassazione il ricorrente deduceva, in sintesi: omissione di motivazione da parte della Corte di merito; erronea qualificazione dei fogli di viaggio e dei fogli di presenza come atti pubblici (richiamando la sentenza SS.UU. n.15983/2006); insussistenza o derubricazione del reato di falso (con conseguente incompetenza del giudice ordinario e competenza del giudice militare); mancata acquisizione di prova decisiva (perizia tecnico-contabile sul danno/danno patrimoniale) e, infine, questione di incompetenza del giudice militare/ordinario in relazione alla diversa qualificazione delle condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato (e/o inammissibile) e ha confermato le statuizioni di merito. Ha condiviso le conclusioni della Corte d'appello che avevano: dichiarato la non procedibilità per talune condotte riferite al 2015 e rideterminato la pena per i residui reati commessi negli anni successivi; ritenuto integrati i delitti di falso (art. 483 c.p. e, per induzione, artt. 48 e 479 c.p.) e la truffa militare (art. 234 c.p.m.p.) per le attestazioni mendaci in fogli di viaggio e nel memoriale di servizio e per l'illecita percezione di indennità e rimborsi. La Corte di legittimità ha affermato che i fogli di viaggio (nella parte che incide sul servizio e sulle relative richieste economiche) e il memoriale di servizio hanno natura di atto pubblico quando le attestazioni travalicano il mero rapporto di lavoro privatistico e incidono sul complessivo servizio pubblico; ha inoltre ritenuto superflua la CTU richiesta dalla difesa, avendo già in atti la relazione amministrativa che quantificava gli illeciti importi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 483 c.p. (falso ideologico)
Rilevata la configurabilità di falso ideologico quando l'imputato attestava falsamente il compimento di trasferte (parte dei fogli di viaggio) destinati a produrre effetti giuridici e rilevanza economica per l'amministrazione.
art. 48 e art. 479 c.p. (falso per induzione / falsità ideologica per induzione)
Applicati perché le attestazioni false fornite dall'imputato venivano recepite e trascritte in atti pubblici (memoriale di servizio) dal superiore, inducendo così falsità negli atti pubblici e integrare la fattispecie per induzione.
art. 234 c.p.m.p. (truffa militare)
La truffa militare è stata ritenuta integrata dagli artifici e raggiri costituiti dalle false attestazioni e dalla falsa documentazione economica che hanno consentito l'ingiusto profitto (indennità e rimborsi).
D.P.R. 4 novembre 1979 n. 691, art. 12 (facoltà e limiti del mandato Co.Ce.R.)
"i militari eletti quali delegati rappresentano le categorie di appartenenza nei consigli dei quali fanno parte. Tutte le operazioni inerenti le rappresentanze militari sono svolte dal personale 'per motivi di servizio'. Il mandato, il cui esercizio è limitato alle attività previste dal presente regolamento, non esime i delegati dai doveri inerenti il proprio stato di militare. I membri dei consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non altrimenti assolvibili."
Il mandato Co.Ce.R. non pone il delegato come "fuori ruolo": il mandato rientra nei "motivi di servizio" ma non esime dai doveri del ruolo e richiede specificazione per consentire la valutazione del superiore sulle esigenze operative.
D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, art. 882 (Testo unico ordinamento militare, disciplina sul mandato)
Ripete il principio che l'esercizio del mandato è limitato alle attività previste e non sottrae il delegato ai doveri militari: conferma che le attività devono essere compatibili con esigenze operative.
Cass. Sezioni Unite n. 15983/2006 (Sepe)
"Non integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, in quanto documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica..."
Principio generale: fogli di presenza/cartellini non sono atti pubblici se attestano solo circostanze materiali proprie del rapporto di lavoro e non hanno incidenza sulla sfera di rilevanza pubblicistica; ma la sentenza specifica che se tali attestazioni sono poi recepite in atti pubblici o incidono sul servizio pubblico, possono dar luogo a falso per induzione.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 45441/2019, 28316/2021, 5079/2020, 34817/2011, 40800/2022, 11928/2025 citate)
Confermano il principio secondo cui fogli di viaggio, relazioni di servizio, note di straordinario e memoriali possono avere natura di atto pubblico quando attestano attività di servizio con rilevanza giuridica/economica; sanciscono la possibilità di concorso tra falsa attestazione e falso per induzione.
Massime di principio
- Le attestazioni relative a missioni/trasferte possono costituire atto pubblico quando incidono sul servizio pubblico e sui correlati effetti economici: non si tratta automaticamente di mera materia privatistica.
- Il delegato eletto in organi di rappresentanza militare (es. Co.Ce.R.) non è 'fuori ruolo': il mandato rientra nei motivi di servizio ma resta subordinato alle esigenze operative e ai doveri d'istituto; le assenze per tale mandato devono essere specificate per permettere valutazione del superiore.
- La falsità nella parte del documento compilata dal soggetto che poi viene recepita o integrata in atti ufficiali da pubblici ufficiali può integrare falso ideologico per induzione (art. 48 e 479 c.p.), con conseguenze penali e rilevanza ai fini della competenza giurisdizionale.
- La percezione di indennità e rimborsi sulla base di missioni inesistenti, accompagnata da documentazione falsa, integra altresì la fattispecie di truffa (anche militare) quando vi è ingiusto profitto e pregiudizio patrimoniale dell'amministrazione.
- Non è sempre necessaria una CTU tecnico-contabile se la documentazione amministrativa presente in atti (es. relazione degli uffici) è già idonea a quantificare o dimostrare l'illiceità delle somme percepite.
- Sul piano della competenza: se la falsità riguarda atti che restano nel mero ambito del rapporto di lavoro privatistico, può escludersi il falso in atto pubblico; viceversa, quando le false attestazioni travalicano il rapporto di lavoro ed incidono sul servizio pubblico, interviene la rilevanza penale pubblicistica e la competenza del giudice ordinario per i reati più gravi.
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