Sentenza del 12/11/2018 n. 2010 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Recupero a tassazione - Correlazione tra costi e ricavi - Computo costo di locazione - Assenza onere probatorio - Insussistenza - Non computabilità.Prestazioni aggiuntive - Costi aggiuntivi - Assenza adeguato onere probatorio - Non computabilità . Spese di sponsorizzazione - Assenza prova della effettività delle prestazioni (di sponsorizzazione) - Non computabilità. Indebita deduzione di interessi passivi - Errore nelle scritture contabili- Contestazione dell'Ufficio Finanziario - Legittimità. Maggiori costi - Art.110, comma 7 DPR 917/86 - Metodo del margine netto di profitto e metodo delle comparazioni di transazioni - Onere probatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2007-2011, contestando il recupero a tassazione di: canoni di locazione per un immobile a Prato ritenuti non inerenti; compensi aggiuntivi fatturati dall'amministratrice per consulenze contabili e amministrative; spese di sponsorizzazione verso un'associazione sportiva dilettantistica; indebita deduzione di interessi passivi risultante dal bilancio; maggiori costi determinati ai fini del transfer pricing per acquisti da una società spagnola appartenente al medesimo gruppo.
La decisione
La Commissione ha rigettato gli appelli riuniti e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha ritenuto non provata l'inerenza dei canoni di locazione, perché non risultava dimostrata l'esistenza o l'effettivo utilizzo dell'ufficio di rappresentanza a Prato. Ha escluso la deducibilità dei compensi aggiuntivi all'amministratrice, non essendo state documentate attività specifiche ed estranee ai compiti ordinari dell'amministratore. Ha confermato il recupero delle spese di sponsorizzazione, poiché la presunzione prevista per tali spese non sostituisce la prova dell'effettività della prestazione, peraltro riferita a un'associazione già cessata. Ha ritenuto corretto considerare il bilancio depositato per il calcolo degli interessi passivi, spettando alla società rettificare formalmente eventuali errori materiali. Infine, ha ritenuto legittimo il metodo del margine netto di profitto adottato dall'Ufficio per il transfer pricing, poiché la società non aveva fornito un campione comparativo sufficientemente significativo né adeguata prova dei valori normali di mercato. La società è stata condannata al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori, per le spese del grado di appello.
Norme richiamate
Art. 109, commi 1 e 5, DPR 917/1986 (TUIR)
Principio di correlazione e inerenza dei costi rispetto all'attività e ai ricavi dell'impresa.
Un costo è deducibile solo se effettivamente sostenuto, documentato e inerente all'attività d'impresa. La mera correlazione astratta con possibili ricavi non è sufficiente quando manchi la prova concreta dell'attività cui il costo si riferisce.
Art. 90, comma 8, Legge 289/2002
La norma pone una presunzione assoluta in relazione alle spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche.
La presunzione agevola la prova dell'inerenza e della natura pubblicitaria della spesa, ma non elimina l'onere di dimostrare che la sponsorizzazione sia realmente avvenuta e che il costo sia stato effettivamente sostenuto.
Art. 110, comma 7, DPR 917/1986 (TUIR)
Disciplina dei prezzi di trasferimento nelle operazioni tra imprese associate.
La disposizione mira a contrastare lo spostamento di imponibile tra società collegate mediante prezzi non conformi al valore normale. L'Amministrazione deve provare l'esistenza di transazioni infragruppo a valori apparentemente non normali; il contribuente deve dimostrare la conformità dei prezzi al mercato.
Art. 9, comma 3, DPR 917/1986 (TUIR)
Il valore normale è il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza.
Il contribuente che contesta una rettifica di transfer pricing deve fornire comparabili attendibili, rappresentativi e metodologicamente verificabili, non limitarsi a poche fatture isolate.
Art. 2697 Codice civile
Regola generale sull'onere della prova.
Chi intende far valere la deducibilità di un costo o la correttezza di un prezzo infragruppo deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, soprattutto quando dispone della documentazione relativa alle operazioni.
Massime di principio
- La deducibilità fiscale di un costo richiede prova congiunta della sua effettività, inerenza, competenza e adeguata documentazione; la sola fattura o una giustificazione generica non è sufficiente.
- Per immobili o uffici utilizzati nell'attività d'impresa occorre documentare concretamente l'esistenza della struttura, la sua destinazione aziendale e l'attività effettivamente svolta, anche tramite contratti con data certa, registrazioni, utenze, personale, corrispondenza e altri elementi oggettivi.
- I compensi aggiuntivi agli amministratori sono deducibili solo se riferiti a prestazioni specifiche, ulteriori rispetto ai compiti ordinari di gestione, previamente autorizzate e adeguatamente provate nella natura e nell'effettivo svolgimento.
- Le agevolazioni o presunzioni previste per le sponsorizzazioni non dispensano dal dimostrare che la prestazione pubblicitaria sia stata realmente eseguita dal soggetto sponsorizzato.
- Gli errori contenuti nel bilancio depositato non possono essere corretti informalmente utilizzando soltanto le scritture contabili interne: la società deve procedere, quando necessario, alla rettifica formale del bilancio secondo le procedure societarie applicabili.
- Nel transfer pricing, pochi documenti comparativi non rappresentativi del mercato non sono sufficienti. È necessario predisporre un'analisi strutturata dei comparabili, dei listini, delle condizioni contrattuali, delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei margini applicati.
- Quando il metodo del confronto diretto dei prezzi non è concretamente applicabile per mancanza di dati affidabili, l'Amministrazione può utilizzare metodi alternativi, come il metodo del margine netto, purché adeguatamente motivati.
- Nei giudizi tributari la disponibilità della documentazione in capo al contribuente rende particolarmente rilevante il suo onere di prova: contestazioni generiche o mere affermazioni non superano una ripresa fiscale supportata da elementi oggettivi.
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