Ordinanza n. 3214/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, Roma 09.02.2026, recante il giudizio di inidoneità al concorso pubblico per l’ammissione di 4.918 Allievi Carabinieri (cod. CAR25), bandito sul Portale del Reclutamento in data 6.6.2025 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla parte ricorrente il 7\5\2026: impugnazione graduatoria finale di merito, per la categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b. (1.465, riservati ai cittadini italiani, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo n. 66 del 2010)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di inidoneità sanitaria al concorso per l'ammissione di allievi Carabinieri e, con motivi aggiunti, graduatoria finale di merito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di inidoneità sanitaria emesso nell'ambito del concorso pubblico per l'ammissione di 4.918 allievi Carabinieri e, successivamente, la graduatoria finale di merito relativa alla categoria dei posti riservati ai cittadini italiani. La contestazione si fondava sull'assunto che la condizione tiroidea riscontrata fosse integralmente compensata, sotto il profilo clinico e funzionale, mediante terapia sostitutiva e che, pertanto, non impedisse il riconoscimento dell'idoneità al servizio militare. È stata chiesta la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di sufficienti profili di fumus boni iuris. In base a un esame sommario, il Collegio ha ritenuto rilevante che la candidata presentasse una condizione di ipotiroidismo conseguente all'asportazione chirurgica della tiroide, riconducibile alle patologie contemplate dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, punto 3 della lettera B, adottato in attuazione dell'art. 582 del d.P.R. n. 90/2010. Richiamando recenti pronunce del Consiglio di Stato, il TAR ha osservato che la valutazione della Commissione medica ha anche carattere prognostico ed è orientata ad assicurare l'utile impiego in servizio anche in prospettiva. L'attuale compensazione clinica ottenuta mediante assunzione permanente di farmaci non è stata ritenuta decisiva, poiché non garantisce con certezza la conservazione dell'equilibrio funzionale nel futuro. Sono state quindi ritenute insussistenti le condizioni dell'art. 55 c.p.a. per la concessione della sospensione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La misura cautelare è stata negata per l'assenza di sufficienti profili di fumus boni iuris.
art. 582 d.P.R. n. 90/2010
Costituisce la base normativa dell'elenco delle imperfezioni e infermità rilevanti ai fini della non idoneità al servizio militare.
decreto ministeriale 4 giugno 2014
La condizione tiroidea riconducibile al punto 3 della lettera B è stata ritenuta rilevante ai fini della valutazione di non idoneità, anche se attualmente compensata farmacologicamente.
artt. 703, 706 e 707 d.lgs. n. 66/2010
Richiamati nell'individuazione della categoria dei posti concorsuali riservati ai cittadini italiani; non risultano oggetto di specifica interpretazione cautelare.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale fondamento dell'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari nel testo diffuso del provvedimento.
Massime di principio
- Nella valutazione dell'idoneità sanitaria all'arruolamento militare, la Commissione medica può svolgere anche un apprezzamento prognostico, finalizzato a verificare non soltanto l'efficienza fisica attuale, ma anche la possibilità di utile impiego in servizio nel futuro.
- Quando una condizione patologica tiroidea rientra tra quelle previste dalla disciplina tecnica sulle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare, l'attuale compensazione clinica ottenuta mediante terapia farmacologica sostitutiva non è, di per sé, decisiva per dimostrare l'idoneità, se permane l'incertezza sulla stabilità della compensazione nel tempo.
- In sede cautelare, la sospensione del giudizio di inidoneità sanitaria richiede sufficienti profili di fumus boni iuris; il giudice può negarla quando la valutazione amministrativa appare coerente con la disciplina tecnica applicabile e con la finalità prognostica dell'accertamento sanitario.
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