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Sentenza

Sentenza del 03/05/2022 n. 13994 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 37, e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la Commissione tributaria centrale avrebbe formulato una motivazione inconferente rispetto al thema decidendum, omettendo ragionamento logico-normativo utile a comprendere la ratio decidendi e occupandosi di questioni estranee al vero oggetto della controversia (es.: tassazione di interessi sui crediti d'imposta), non spiegando in maniera comprensibile il fondamento circa l'applicabilità del credito d'imposta sui dividendi e l'incidenza della cedolare secca

La decisione

la Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha qualificato la motivazione della Commissione tributaria centrale come oggettivamente incomprensibile e sostanzialmente priva di apparato motivazionale rispetto al vero thema decidendum (in particolare sulla qualificazione dei dividendi esteri ai fini del calcolo proporzionale della deducibilita degli interessi e sull'applicazione retroattiva dell'art. 63, comma 2, lett. d del TUIR). Perciò ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, demandando anche la decisione sulle spese di giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636

    invocato a sostegno del vizio di motivazione della decisione tributaria; la Corte rileva che la motivazione deve essere congruente e pertinente al thema decidendum

  • Costituzione

    sottolinea il principio del giusto processo e la necessita della motivazione delle sentenze, richiamato per valutare la legittimità costituzionale del sindacato sulla motivazione in Cassazione

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (e riferimento alla riformulazione comma 1, n. 5)

    limita i motivi di cassazione per vizio di motivazione al minimo costituzionale: sono ammissibili solo i vizi di totale inesistenza, apparente motivazione, contraddittorietà insanabile o incomprensibilità oggettiva della motivazione; non è denunciabile la semplice insufficienza argomentativa

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    riformulazione art. 360 c.p.c.

    la riforma ha ristretto il sindacato di legittimità sulla motivazione, interpretata dalla Corte alla luce dell'art. 12 preleggi come riduzione al minimo costituzionale

  • Preleggi

    richiamato per i criteri ermeneutici che devono guidare l'interpretazione della riforma dell'art. 360 c.p.c.

  • Cassazione

    Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053

    giurisprudenza citata a conferma del principio che in cassazione sono denunciabili solo anomalie motivazionali costitutivamente rilevanti (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasti inconciliabili, motivazione incomprensibile)

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    art. 63, comma 2, lett. d

    rilevante per la questione principale della controversia relativa alla qualificazione dei dividendi esteri e alla possibile applicazione retroattiva, ma la Commissione non ha motivato adeguatamente il rapporto tra tale norma e il caso concreto

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597

    norme relative al calcolo proporzionale per la deducibilità degli interessi passivi; costituivano il reale thema decidendum della controversia ma la sentenza impugnata non ha dato motivazione pertinente su questi punti

  • L. 13 dicembre 1977, n. 904

    disciplina originaria del credito d'imposta sui dividendi citata dalla Commissione; la Corte ha ritenuto che l'argomentazione del giudice di merito sul punto fosse generica e non collegata logicamente al caso

  • L. n. 649 del 1983

    richiamata in relazione al possibile riconoscimento di un maggior credito d'imposta; la motivazione della Commissione non spiega il fondamento logico-normativo della sua applicazione al periodo d'imposta 1983

Massime di principio

  • In Cassazione il vizio di motivazione è denunciabile solo se si tratta di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizione insanabile o motivazione oggettivamente incomprensibile; il mero difetto di sufficienza non è idoneo a fondare la cassazione
  • La motivazione del giudice deve essere pertinente al thema decidendum: argomentazioni su questioni estranee non sostituiscono l'obbligo di spiegare logicamente il collegamento tra i fatti accertati e la norma applicata
  • La sussistenza del vizio motivazionale deve poter essere desunta dal testo della sentenza impugnata senza dover fare affidamento esclusivo su indagini integrative sul merito
  • Se la decisione di merito non espone un percorso logico-normativo che colleghi le norme richiamate ai profili fattuali decisivi (ad es. applicazione di crediti d'imposta, regime della cedolare secca, calcolo proporzionale degli interessi), la Cassazione pronuncia la cassazione con rinvio per nuovo esame
  • In controversie tributarie, quando si contesta l'assenza di motivazione sul punto nodale (es. qualificazione dei dividendi esteri ai fini della deducibilità), è efficace evidenziare l'incongruenza tra il vero oggetto della lite e le argomentazioni svolte dal giudice di merito
  • Per il difensore: indicare chiaramente quale sia il thema decidendum e mostrare con riferimenti testuali della sentenza che la motivazione è mancante o incomprensibile aumenta le probabilità di accoglimento del mezzo in Cassazione

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