Cassazione Civile, Ordinanza n. 15110/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La lite riguarda un'ingiunzione fiscale per TARI relativa all'anno 2018, per l'importo di euro 68.603,75 comprensivo di interessi e sanzioni, emessa in relazione a aree destinate a parcheggio. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva riconosciuto la debenza del tributo ma solo per le aree ove veniva esercitata attività di parcheggio a pagamento, escludendo le aree di libera sosta e limitando la tassazione ai soli giorni feriali e alle sole nove ore giornaliere di effettivo svolgimento del servizio. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 62 d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che il presupposto TARI dipende dalla detenzione dell'area e non dalle ore o dai giorni di effettivo esercizio dell'attività, né dalla natura lucrativa del parcheggio; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; 3) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, assumendo l'inammissibilità originaria del ricorso della contribuente per omessa impugnazione dell'atto prodromico e possibilità di opporre l'ingiunzione solo per vizi propri.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di giudicato sollevata dalla resistente per mancanza di prova dell'identità del contratto e delle aree rispetto a un diverso giudizio. Ha poi rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito sufficiente a superare il minimo costituzionale e dichiarando inammissibile la questione nuova sull'omessa impugnazione dell'atto prodromico, perché richiedeva accertamenti in fatto sulla notifica non compiuti nei gradi di merito. Ha invece accolto il primo motivo: in tema di TARI la debenza deriva dalla detenzione/occupazione dell'area destinata a parcheggio, a prescindere dagli orari effettivi di servizio, dai giorni di apertura e dalla natura lucrativa dell'attività, salvo specifiche ipotesi di stagionalità, temporaneità o tariffazione giornaliera non dedotte nel caso concreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state poste a carico della contribuente soccombente nei giudizi di merito e di legittimità.
Norme richiamate
art. 62 d.lgs. n. 507/1993
Il presupposto impositivo è costituito dalla occupazione o detenzione dell'area o del locale, a qualsiasi uso adibiti, prescindendo dal titolo giuridico o di fatto della detenzione e senza rilievo, di regola, delle concrete modalità temporali di svolgimento dell'attività.
art. 66, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 507/1993
Richiamato come disciplina di ipotesi particolari di detenzione stagionale o non continuativa che possono incidere sulla tariffazione.
art. 77, comma 1, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato come disciplina delle ipotesi di tariffa giornaliera per occupazioni temporanee, non applicabile nel caso esaminato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale dopo la riforma del 2012.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; non è necessario esaminare espressamente ogni deduzione difensiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
La questione della mancata impugnazione dell'atto prodromico è inammissibile se sollevata per la prima volta in cassazione e se richiede accertamenti di fatto sulla notifica.
art. 384, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
La Corte, una volta cassata la sentenza e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere la causa nel merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile solo se manca del tutto o è meramente apparente, perplessa o incomprensibile.
Massime di principio
- In materia di TARI, il presupposto impositivo è la mera occupazione o detenzione dell'area o del locale, a qualsiasi uso adibiti; non assumono rilievo, salvo specifiche previsioni normative, gli orari concreti di esercizio dell'attività né la sua maggiore o minore redditività.
- La limitazione temporale della tassazione può essere riconosciuta solo quando ricorrano ipotesi tipiche di occupazione temporanea, stagionale o non continuativa previste dalla disciplina applicabile, non essendo sufficiente la mera intermittenza dell'attività svolta sull'area.
- Nel giudizio di cassazione non è deducibile per la prima volta una questione che richieda nuovi accertamenti in fatto, come la verifica della notifica di un atto prodromico, se tale accertamento non è stato compiuto nei gradi di merito.
- La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante, meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o obiettivamente incomprensibile; non è invece censurabile la sola insufficienza o concisione dell'argomentazione.
- Il giudice di merito soddisfa l'obbligo motivazionale quando espone, anche sinteticamente, gli elementi di fatto e di diritto decisivi, potendosi ritenere implicitamente disattese le deduzioni non espressamente esaminate ma ritenute recessive rispetto alla ratio decidendi.
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