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Sentenza

Sentenza n. 2596/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.1325/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Milano che aveva disposto l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero a corrispondere complessivamente euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, in relazione agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. L'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di conformazione al giudicato, la corresponsione della somma dovuta, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e dovuti, gli oneri di registrazione, le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: la sua funzione è soddisfare il diritto risultante dal titolo. Pertanto, il calcolo del capitale residuo e degli interessi effettuato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare misura e decorrenza secondo il giudicato e la legge civile. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza del creditore e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il ricorso per ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la cui attribuzione costituiva oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Riconosce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giudiziari di condanna al pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito, che devono essere verificati dall'Amministrazione secondo il titolo e la legge.

  • art. 1283 c.c.

    È richiamato tra i parametri civilistici applicabili alla quantificazione degli interessi dovuti.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per l'onere relativo al contributo unificato eventualmente dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma è diretto esclusivamente a consentirne il soddisfacimento secondo la misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione: l'importo dovuto deve essere verificato in concreto quanto a misura e decorrenza, sulla base del giudicato e delle disposizioni civilistiche applicabili.
  • Quando l'Amministrazione non esegue un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro e sono decorsi i termini dilatori previsti dalla legge, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e assegnare un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
  • Nel giudizio di ottemperanza devono essere riconosciuti, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge, anche gli accessori maturati successivamente, comprese le spese aventi titolo nel provvedimento giudiziale e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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