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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1576

Regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l'omologazione UE dei veicoli (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sui livelli sonori dei veicoli, modificando il regolamento (UE) n. 540/2014 per allineare le prescrizioni sugli AVAS al regolamento UNECE n. 138. Vengono precisati i requisiti relativi al suono emesso, al metodo di generazione, all’interruttore di pausa, all’attenuazione del volume, alle prove e alla documentazione di omologazione. Sono inoltre introdotte disposizioni transitorie e aggiornamenti alle schede di omologazione UE. Il regolamento è direttamente applicabile e entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 aggiornando le prescrizioni tecniche per i sistemi di allarme acustico (AVAS) dei veicoli ibridi ed elettrici ai fini dell’omologazione UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai veicoli nuovi delle categorie M e N già disciplinati dal regolamento (UE) n. 540/2014, con particolare riguardo ai veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici dotati di sistemi di allarme acustico (AVAS). Incide sulle condizioni tecniche di omologazione UE, sulla documentazione di omologazione e sulle marcature dei componenti AVAS; introduce una disciplina transitoria per i veicoli omologati prima del 1° luglio 2019 e per i veicoli nuovi basati su tali tipi fino al 1° luglio 2021, nonché per i tipi omologati dal 1° luglio 2019 e per i veicoli nuovi omologati dal 1° luglio 2021. È rilevante ai fini SEE.

Modifica delle prescrizioni AVAS per l’omologazione UE dei veicoli

Il regolamento delegato (UE) 2017/1576 interviene sul regolamento (UE) n. 540/2014 per aggiornare la disciplina dei sistemi di allarme acustico (AVAS) dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici. L’adeguamento mira ad allineare la normativa UE al regolamento UNECE n. 138 e a precisare requisiti tecnici, prove e documentazione per l’omologazione UE.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) n. 540/2014 disciplina il livello sonoro dei veicoli a motore e prevede specifiche sugli AVAS per avvertire gli utenti della strada vulnerabili della presenza di veicoli silenziosi. A seguito dell’adozione del regolamento UNECE n. 138, la Commissione ritiene necessario rivedere l’allegato VIII del regolamento n. 540/2014 per chiarire il tipo e il volume del suono, il metodo di generazione, l’interruttore di pausa e le prove di livello sonoro, nonché per aggiornare la documentazione di omologazione.

Modifiche alla documentazione di omologazione

L’allegato I del regolamento (UE) n. 540/2014 viene modificato per integrare i riferimenti agli AVAS nella scheda informativa e nell’addendum al certificato di omologazione UE. In particolare, viene inserito il punto 12.8 relativo all’AVAS, con l’indicazione del numero di omologazione UNECE n. 138 oppure del riferimento completo ai risultati delle prove. L’addendum è aggiornato per indicare se l’AVAS è installato e per includere uno spazio per le osservazioni.

Nuovo allegato VIII: disciplina tecnica degli AVAS

L’allegato VIII è sostituito integralmente e contiene le misure relative ai sistemi AVAS per veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici. La disciplina è articolata in due regimi applicativi: una sezione II, applicabile in via transitoria ai tipi omologati prima del 1° luglio 2019 e ai veicoli nuovi basati su tali tipi fino al 1° luglio 2021, e una sezione III, applicabile ai nuovi tipi e ai nuovi veicoli secondo le date indicate, con facoltà di opzione per taluni tipi già omologati prima del 1° luglio 2019.

Requisiti di funzionamento e suono

L’AVAS deve emettere automaticamente un suono quando il veicolo si avvia e si muove a velocità fino a circa 20 km/h, anche in retromarcia, salvo i casi in cui il motore a combustione interna sia già in funzione entro tale intervallo. La sezione II richiede un interruttore accessibile al conducente e la possibilità di attenuare il livello sonoro; al riavvio del veicolo il sistema deve tornare automaticamente attivo. La sezione III ammette una funzione pausa, purché conforme alle prescrizioni UNECE richiamate.

Il suono deve essere continuo, percepibile da pedoni e altri utenti della strada e in grado di dare un’indicazione intuitiva del comportamento del veicolo, risultando simile al suono di un veicolo della stessa categoria con motore a combustione interna. Nella sezione III è prevista anche la possibilità di selezionare suoni diversi e di produrre suono da fermo in alcuni casi. Il livello sonoro complessivo non deve superare quello approssimativo di un veicolo M1 con motore a combustione interna nelle stesse condizioni.

Prove, pista e documentazione tecnica

Le prove devono essere effettuate secondo i metodi indicati nell’allegato 3 e nei sottopunti 6.2.1.3 e 6.2.2.2 del regolamento UNECE n. 138. Per la pista di prova, fino al 30 giugno 2019 è ammesso l’uso della norma ISO 10844:1994 in alternativa alla ISO 10844:2014. Il costruttore deve allegare alla scheda di omologazione UE la notifica UNECE n. 138 o i risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell’AVAS.

Marcature dei componenti e applicazione nel tempo

Ciascun componente AVAS deve riportare il marchio o la denominazione del fabbricante e uno o più numeri di identificazione, con marcature indelebili e ben leggibili. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della documentazione di omologazione UE

L’allegato I del regolamento (UE) n. 540/2014 è modificato per includere i riferimenti agli AVAS nella scheda informativa e nell’addendum al certificato di omologazione UE. Nella scheda informativa viene aggiunto il punto 12.8 relativo all’AVAS, con indicazione del numero di omologazione ai sensi del regolamento UNECE n. 138 oppure del riferimento completo ai risultati delle prove dei livelli di emissione sonora misurati conformemente al regolamento (UE) n. 540/2014. Nell’addendum viene sostituito il punto 3 con l’indicazione "AVAS installato: sì/no" ed è aggiunto il punto 4 "Osservazioni".

Sostituzione dell’allegato VIII sui sistemi AVAS

L’allegato VIII del regolamento (UE) n. 540/2014 è sostituito integralmente con nuove misure tecniche per i sistemi di allarme acustico dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamente elettrici, recependo e dettagliano requisiti coerenti con il regolamento UNECE n. 138.

Ambito temporale delle prescrizioni AVAS

La sezione I dell’allegato VIII distingue tra applicazione della sezione II e della sezione III. La sezione II si applica, in deroga, agli AVAS installati su qualsiasi tipo di veicolo omologato prima del 1° luglio 2019 e sui veicoli nuovi basati su quel tipo omologati prima del 1° luglio 2021. La sezione III si applica agli AVAS installati su tipi omologati prima del 1° luglio 2019 se il costruttore opta per tale regime, sui veicoli nuovi basati su tali tipi, sui tipi omologati dal 1° luglio 2019 in poi, sui veicoli nuovi basati su tali tipi e su qualsiasi veicolo nuovo omologato dal 1° luglio 2021 in poi.

Requisiti di funzionamento dell’AVAS

L’AVAS deve generare automaticamente un suono quando il veicolo si avvia e si muove a una velocità fino a circa 20 km/h, anche in retromarcia, salvo i casi in cui il veicolo abbia un motore a combustione interna in funzione entro tale intervallo, nel qual caso l’AVAS non deve produrre suoni. È previsto che, in presenza di un dispositivo di allarme sonoro in retromarcia conforme alle condizioni richiamate, non sia necessario che l’AVAS produca suono in retromarcia. Nella sezione II l’AVAS deve avere un interruttore facilmente accessibile al conducente per attivazione e disattivazione, con ritorno automatico all’attivazione al riavvio del veicolo, e il livello sonoro deve poter essere attenuato durante la marcia. Nella sezione III è ammessa anche una funzione pausa, soggetta a requisiti specifici e con ritorno automatico all’attivazione al riavvio.

Caratteristiche del suono e limiti sonori

Il suono dell’AVAS deve essere continuo, avvertire pedoni e altri utenti della strada della presenza del veicolo in movimento e dare un’indicazione intuitiva del comportamento del veicolo, con caratteristiche simili a quelle di un veicolo della stessa categoria dotato di motore a combustione interna. Nella sezione III il suono può variare automaticamente in funzione della velocità e, in certi casi, il veicolo può emettere un suono anche da fermo. Il livello sonoro non deve superare quello approssimativo di un veicolo M1 con motore a combustione interna nelle stesse condizioni; la sezione III richiama inoltre specifiche prescrizioni del regolamento UNECE n. 138 per bande in terzi di ottava, variazione di frequenza, livelli massimi e suono da fermo.

Prove, pista di prova e riferimenti al regolamento UNECE n. 138

Le misurazioni del suono devono essere effettuate con i metodi dell’allegato 3 e ai sottopunti 6.2.1.3 e 6.2.2.2 del regolamento UNECE n. 138. Per la verifica della conformità della pista di prova, fino al 30 giugno 2019 può essere utilizzata in alternativa la norma ISO 10844:1994 anziché la ISO 10844:2014.

Documenti da allegare alla scheda di omologazione

Il costruttore deve allegare alla scheda di omologazione UE la notifica di cui al punto 5.3 del regolamento UNECE n. 138 mediante una scheda conforme al modello dell’allegato 1 di tale regolamento, oppure i risultati delle prove dei livelli di emissione sonora dell’AVAS misurati in conformità al regolamento stesso.

Marcature dei componenti AVAS

Ogni componente dell’AVAS deve recare il marchio di fabbrica o la denominazione commerciale del fabbricante e uno o più numeri di identificazione appositi. Le marcature devono essere indelebili e ben leggibili.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieomologazione veicolisicurezza stradaletrasportinormazione tecnicarumore ambientale

Testo integrale

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