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Sentenza

Sentenza n. 12945/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento della determinazione dirigenziale rep. QI 1310/2022 prot. n. QI 169663/2022, emessa in data 12 ottobre 2022 e notificata a mezzo pec in data 25 ottobre 2022, con la quale è stato significato il rigetto della istanza di condono prot. n. 0/504740 sot.0 del 5 marzo 2004 relativamente ad un immobile in Roma, Via Prenestina Km. 7,900 oggi n. 580; nonché di ogni altro atto consequenziale e presupposto, relativo alla istanza di condono n. 504740.

Giustizia amministrativa202300960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di condono edilizio relativa a un manufatto qualificato come nuova costruzione non residenziale e realizzato mediante trasformazione di container

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del condono edilizio deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Ha sostenuto che il manufatto non fosse un container amovibile, come ritenuto dall’amministrazione, ma una struttura stabile e definitivamente incorporata nel suolo, anche in ragione dell’allaccio alla rete fognaria, delle utenze, della consistenza costruttiva e della locazione. Secondo la ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto indurre Roma Capitale a qualificare l’opera come nuova costruzione suscettibile di sanatoria. È stata inoltre dedotta la lesione del legittimo affidamento, considerando il tempo trascorso dalla presentazione dell’istanza di condono e l’esecuzione di lavori edilizi successivi alla presentazione di una DIA e di una SCIA, rispetto alle quali l’amministrazione non avrebbe tempestivamente contestato l’illegittimità degli interventi. La società conduttrice del manufatto è intervenuta ad adiuvandum, aderendo alle censure della ricorrente. Roma Capitale ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per invalidità della procura, oltre a contestarne il merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non necessario esaminare l’eccezione di rito poiché il gravame era infondato nel merito. Il diniego era fondato su due autonome ragioni: da un lato, la qualificazione del manufatto come container non rientrante tra le opere condonabili; dall’altro, l’esclusione della nuova costruzione non residenziale dall’ambito del cosiddetto terzo condono. Trattandosi di un provvedimento plurimotivato, era sufficiente la validità di una sola ragione autonoma a sorreggere l’atto. La ricorrente aveva contestato soltanto la qualificazione tipologica del manufatto, ma non la distinta ragione relativa alla sua destinazione non residenziale. In ogni caso, il TAR ha ritenuto quest’ultima ragione legittima: l’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003 consente il condono delle nuove costruzioni soltanto se residenziali, mentre per le opere non residenziali la condonabilità è limitata agli ampliamenti entro i limiti previsti dalla legge. La stessa ricorrente aveva qualificato l’opera come nuova costruzione a destinazione commerciale, circostanza confermata dalla documentazione e dall’attività commerciale svolta dalla conduttrice. È stata inoltre respinta la censura relativa al legittimo affidamento: prima dell’approvazione del provvedimento definitivo di condono, il richiedente è titolare di una mera aspettativa e non di una situazione sostanziale consolidata meritevole di tutela. Le spese di lite sono state compensate integralmente in ragione delle peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 25, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.

    La disposizione consente il condono delle nuove costruzioni soltanto quando abbiano destinazione residenziale. Le opere non residenziali possono essere condonate, nei limiti previsti, soltanto se realizzate in ampliamento; trattandosi di normativa eccezionale, non è ammessa un’interpretazione analogica.

  • art. 22 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    È richiamato nel fatto in relazione alla SCIA presentata per interventi di demolizione e successiva ricostruzione del manufatto, ma non costituisce la ragione decisiva della decisione.

  • Capo IV l. 28 febbraio 1985, n. 47

    Il provvedimento richiama il perimetro delle opere edilizie suscettibili di concessione in sanatoria, ritenendo comunque ostativa, nel caso concreto, la destinazione non residenziale della nuova costruzione ai sensi del terzo condono.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, il ricorso è infondato quando resta non contestata una ragione autonoma idonea, da sola, a sorreggere il dispositivo, anche se le altre motivazioni siano specificamente censurate.
  • Ai sensi dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269/2003, il condono edilizio per le nuove costruzioni è ammesso soltanto per opere a destinazione residenziale, entro i limiti volumetrici previsti dalla disposizione; le opere non residenziali sono condonabili solo se realizzate in ampliamento nei limiti stabiliti dalla legge.
  • La disciplina del condono edilizio, in quanto eccezionale, non può essere estesa in via analogica a fattispecie non comprese nella previsione legislativa.
  • Prima dell’adozione del provvedimento definitivo sull’istanza di condono edilizio, il richiedente vanta una mera aspettativa e non una situazione sostanziale consolidata idonea a fondare un legittimo affidamento tutelabile.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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