Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03359/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che confermava la condanna per evasione (art. 385 c.p.), deducendo la nullità della sentenza e il vizio di motivazione per omessa o difettosa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato e al suo difensore d'ufficio. In particolare, le notifiche relative all'udienza cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020 (prorogato dall'art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022) erano state inviate alla PEC di una omonima difensora diversa (indirizzo caterina.latella1@avvocatirc.legaInnail.it invece di caterina.latella@avvocatirc.legalmail.it), con conseguente mancata conoscenza della vocatio in iudicium e lesione del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato la facoltà di esaminare direttamente gli atti per verificare l'error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., ha accertato la trasmissione delle notifiche alla PEC errata riconoscendo la mancanza di conoscenza da parte dell'imputato e la conseguente lesione del diritto di difesa. Ha dichiarato la nullità assoluta, insanabile, del decreto di citazione e degli atti conseguenti e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio; ha disposto inoltre la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.

Norme richiamate

  • art. 385 cod. pen.

    Norma che punisce l'evasione, oggetto della condanna confermata in appello; utilizzata come fatto-reato, non come motivo di diritto impugnato.

  • art. 23-bis d.l. 137/2020

    Disposizione che autorizza il rito cartolare per talune udienze; la Corte sottolinea che, trattandosi di udienza celebrata con tale rito (e prorogata dall'art. 94 comma 2 d.lgs. 150/2022), il controllo della ritualità e dell'esito delle notifiche richiede particolare scrupolo.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma di proroga/integrazione delle disposizioni sul rito cartolare; richiamata per sottolineare l'ambito normativo applicabile e la necessità di maggiore attenzione alle notifiche nelle udienze cartolari.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di sindacare errori in procedendo; la Corte osserva che, quando tale vizio è dedotto, può esaminare direttamente gli atti di causa per valutare i fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro, Rv. 220092)

    Precedente giurisprudenziale richiamato per il principio secondo cui la Cassazione può accedere all'esame diretto degli atti quando è dedotto un error in procedendo ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Massime di principio

  • La regolarità e l'efficacia delle notifiche sono essenziali per il rispetto del diritto di difesa; una notifica inviata a indirizzo PEC errato, specie se a omonimo, può comportare la nullità assoluta degli atti conseguenti quando viene meno la conoscenza della vocatio in iudicium.
  • Nelle udienze celebrate con rito cartolare (art. 23-bis d.l. 137/2020 e proroghe), il controllo sulla corretta esecuzione delle notifiche deve essere particolarmente scrupoloso, perché la trattazione avviene senza la presenza delle parti.
  • La nullità per violazione del diritto di difesa è assoluta e, se insanabile (nessuna conoscenza effettiva o possibile sanatoria), comporta l'annullamento degli atti e della sentenza che ne deriva.
  • Quando in cassazione si deduce un 'error in procedendo' ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), la Corte può esaminare direttamente gli atti per accertare i fatti necessari alla decisione.
  • Difensori e uffici giudiziari devono verificare attentamente l'identità e la correttezza degli indirizzi PEC (e, in generale, degli estremi di notifica) per evitare errori dovuti ad omonimie; il difensore interessato dovrebbe, se rileva un errore, produrre tempestiva istanza di chiarimento o protestare la nullità per preservare i diritti dell'assistito.
  • In presenza di notifica viziata, il rimedio praticabile è l'impugnazione tempestiva; la Corte può annullare senza rinvio se la nullità rende inutilizzabile il procedimento successivo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.