Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15249/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale che aveva confermato il decreto di sequestro preventivo, deducendo violazione di legge (artt. 324, commi 6 e 7, e 184, comma 2, cod. proc. pen.) per omesso rinvio dell'udienza di riesame nonostante la mancata notifica dell'avviso di fissazione ad uno dei due difensori di fiducia (avv. Pietro Antonio Siciliano). Si lamentava che al giudizio camerale fosse comparso solo l'avv. Siciliano (in sostituzione del co-difensore avv. Domenica Formica) al solo fine di eccepire la mancata notifica e chiedere il rinvio, istanza che il Tribunale non aveva accolto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha rilevato che negli atti della procedura di riesame non risultava la nomina dell'avv. Siciliano e che quest'ultimo non aveva documentato la propria designazione all'udienza (si era limitato a dichiarare la nomina senza esibire il verbale d'interrogatorio). Il Tribunale aveva già pronunciato in udienza camerale ordinanza di rigetto dell'eccezione di nullità (provvedimento non impugnato nel ricorso). La Corte ha ritenuto corretta la decisione del collegio e, comunque, ha osservato che eventuale vizio sarebbe stato sanato. Perciò ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato tale norma nella valutazione della nullità connessa alla mancata notificazione agli avvocati: ha ritenuto che la nullità dedotta non sussisteva perché la nomina del difensore cui si riferiva la protesta non risultava dagli atti e non era stata documentata in udienza

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione agli obblighi di notifica: la Corte ha ritenuto che la mancata notifica non poteva automaticamente determinare la nullità quando la nomina del difensore non era risultante negli atti e non era provata

  • art. 610 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato la norma per spiegare che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto senza trattazione orale, in mancanza di richiesta rituale di trattazione orale

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Collegata all'art. 610 per confermare la possibilità di celebrare il procedimento con contraddittorio scritto quando non è richiesta la trattazione orale

Massime di principio

  • Per far valere la nullità per mancata notifica di un atto processuale è necessario che la nomina del difensore sia effettivamente risultante negli atti o sia documentata dalla parte; una mera dichiarazione in udienza senza prova non è sufficiente
  • Se in udienza il collegio rigetta un'eccezione di nullità, quel provvedimento deve essere tempestivamente impugnato: la mancata impugnazione può precludere la rinnovazione della doglianza in sede successiva
  • Alcuni vizi formali possono essere sanati (sanatoria): anche se esistessero difetti di notifica, la loro funzione annullatoria può venire meno se gli atti successivi mostrano che la parte ha comunque potuto esercitare la difesa
  • Quando la procedura è disciplinata come contraddittorio scritto (artt. 610 e 611 c.p.p.), l'assenza di richiesta formale di trattazione orale legittima la celebrazione senza la presenza delle parti
  • Per evitare il rigetto di eccezioni processuali è opportuno documentare preventivamente la nomina del difensore (inserimento negli atti, produzione del verbale) e, se si chiede il rinvio, motivare e provare l'effettiva mancanza di notifica
  • In casi di contestazione per vizi di notifica, agire tempestivamente (eccepire immediatamente in udienza e, se rigettato, impugnare il provvedimento interlocutorio) è cruciale per non precludere le possibilità di successo in sede superiore

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.