Sentenza del 25/07/2016 n. 4886 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRES - Accertamento - Cooperative edilizie - Alloggi soci - Cessione - Corrispettivo - Reddito della cooperativa - Concorrenza - Effetti - Contabilizzazione conto economico - Obbligo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale risulta confermata: il valore o corrispettivo degli alloggi assegnati ai soci deve essere rilevato contabilmente e concorre alla determinazione del reddito imponibile della cooperativa nell'anno della cessione. Il testo non specifica l'esito formale del ricorso né l'importo dell'accertamento, ma il principio enunciato è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della cessione o assegnazione degli alloggi ai soci di una cooperativa edilizia. La sentenza afferma che tali operazioni sono assimilabili alle cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese costruttrici e generano ricavi ai sensi dell'art. 85 del TUIR. Deve essere incluso tra i ricavi anche il valore normale dei beni assegnati ai soci. Il corrispettivo dell'assegnazione concorre quindi alla formazione del reddito complessivo della cooperativa e deve essere contabilizzato nel conto economico, alla voce relativa al valore della produzione, nell'esercizio in cui avviene la cessione.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 85, comma 2, lettera a)
Sono considerati ricavi anche i beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, valorizzati secondo il loro valore normale. La disposizione si applica anche alle cooperative edilizie per le assegnazioni degli alloggi ai soci.
Massime di principio
- Le cooperative edilizie non sono automaticamente escluse dalle regole fiscali ordinarie sui ricavi: l'assegnazione di un alloggio al socio può costituire un'operazione rilevante ai fini della determinazione del reddito.
- Quando un bene dell'impresa viene assegnato a un socio, occorre verificare non solo il corrispettivo effettivamente pagato, ma anche il valore normale fiscalmente attribuibile al bene.
- Il ricavo deve essere imputato all'esercizio in cui avviene la cessione o assegnazione e deve risultare correttamente contabilizzato nel conto economico, tra i componenti del valore della produzione.
- In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, la cooperativa deve dimostrare la corretta determinazione del corrispettivo o del valore normale e la tempestiva rilevazione contabile dell'operazione.
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