Cassazione Penale, Sentenza n. 16289/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso articolava due motivi: 1) nullità della sentenza per mancata comunicazione alla difesa delle conclusioni del Pubblico Ministero nel rito cartolare (art. 23-bis legge n. 176/2020); 2) censura per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 c.p. Il primo motivo è relativo a un vizio processuale: la cancelleria non aveva trasmesso al difensore la requisitoria del Procuratore Generale inviata il 14/02/2022, dunque la difesa non è stata messa in condizione di partecipare al contraddittorio cartolare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha accolto il primo motivo, considerandolo assorbente. Ha affermato che la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. nell'appello cartolare integra nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., in conformità alla giurisprudenza consolidata. Di conseguenza la sentenza impugnata (conferma della condanna per furto di energia elettrica) è stata annullata con rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio. Ha inoltre disposto che il giudice di rinvio verifichi la procedibilità dell'azione penale, tenuto conto che agli atti è presente solo una denuncia senza istanza punitiva e che non è ancora decorso il termine trimestrale previsto dall'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dall'art. 5-bis del d.l. n. 162/2002, conv. nella legge n. 199/2022). Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 23-bis legge n. 176 del 2020
prevede la comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato nel procedimento di appello 'cartolare'
la mancata comunicazione prevista da tale norma integra una nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p., perché assicura l'effettiva partecipazione/difesa dell'imputato anche nella forma cartolare
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
nullità per violazione delle norme che riguardano l'intervento dell'imputato
la Corte ricondusse la disposizione del rito cartolare tra le norme che tutelano l'intervento attivo dell'imputato, la cui violazione determina nullità generale
art. 62, n. 4 c.p.
circostanza attenuante (citata nel secondo motivo)
il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante; tuttavia la Corte di legittimità non è entrata nel merito perché ha ritenuto assorbente la questione procedurale
art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
termine trimestrale per la procedibilità in specifiche ipotesi (richiamato nella sentenza)
la Corte ha richiamato la norma per indicare al giudice di rinvio di verificare la decorrenza dei termini di procedibilità in relazione alla presenza solo di una denuncia senza istanza punitiva
art. 5-bis del d.l. n. 162 del 2002, convertito dalla legge 30/12/2022 n. 199
modifica riferita alla procedibilità (richiamata nella sentenza)
la Corte ha indicato di tener conto delle modifiche normative sulla procedibilità operate da tale intervento legislativo nel valutare l'azione penale al momento del fatto
Massime di principio
- Nel rito cartolare di appello (art. 23-bis legge n.176/2020) la comunicazione telematica delle conclusioni del P.G. alla difesa è obbligatoria: la sua omissione configura nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
- La nullità per mancata comunicazione dev'essere tempestivamente eccepita e può essere fatta valere in sede di ricorso per cassazione; se accolta comporta, di norma, l'annullamento della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando una nullità processuale è ritenuta assorbente, le censure di merito (es. riconoscimento di attenuanti) non vengono esaminate dalla Cassazione e saranno valutate in sede di rinvio.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice di merito deve verificare la procedibilità dell'azione penale (es. se il reato richiede querela o se è decorso il termine per la procedibilità), tenendo conto delle modifiche normative intervenute.
- Difensori e parti devono vigilare sulla corretta trasmissione degli atti (in particolare delle requisitorie del P.G.) nel procedimento telematico/cartolare e, se necessario, chiedere la trattazione orale o tempestivamente eccepire eventuali omissioni per evitare il consolidarsi di vizi in procedimento.
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