Sentenza del 12/04/2018 n. 16296 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo, da un lato, che il reato di dichiarazione infedele previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000 non fosse configurabile perché la soglia di imposta evasa non sarebbe stata superata per ciascuna imposta: l'IVA evasa era pari a 57.722 euro, mentre l'IRPEF evasa era pari a 202.393,91 euro. Secondo la difesa, sarebbe stato necessario superare la soglia per entrambe le imposte. Dall'altro lato, ha contestato l'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali, sostenendo che l'attività commerciale fosse svolta esclusivamente online, tra società estere, e che i prodotti non transitassero in Italia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha stabilito che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, il superamento della soglia di 150.000 euro è sufficiente anche con riferimento a una sola imposta, poiché il termine "taluna" ha valore alternativo e non richiede il superamento della soglia per tutte le imposte. Poiché l'IRPEF evasa ammontava a 202.393,91 euro, il reato risultava perfezionato. Quanto all'attività online, la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo dichiarativo perché l'attività era svolta in ambito comunitario, i pagamenti confluivano su conti correnti italiani e i redditi erano percepiti sul territorio nazionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 2.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4
l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro centocinquantamila
La soglia di punibilità deve essere superata anche con riferimento a una sola imposta tra quelle considerate; non è necessario che sia superata per tutte le imposte evase.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5
L'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi sussiste quando il contribuente percepisce redditi imponibili in Italia, anche se l'attività commerciale è svolta online e coinvolge società o clienti esteri.
D.Lgs. n. 158 del 2015
La modifica della disciplina delle soglie del reato di dichiarazione infedele non impone il superamento della soglia per ogni singola imposta, ma consente la rilevanza del superamento riferito anche a una sola imposta.
Art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Quando una norma stabilisce che una soglia deve essere superata con riferimento a "taluna" delle imposte, il superamento relativo anche a una sola imposta può essere sufficiente, salvo che il testo normativo richieda espressamente il superamento cumulativo o congiunto.
- Lo svolgimento di un'attività commerciale online o tramite società estere non esclude automaticamente gli obblighi fiscali italiani: occorre verificare il luogo effettivo di percezione dei redditi, la gestione dell'attività, i conti utilizzati e gli altri elementi di collegamento con il territorio nazionale.
- La presenza di conti correnti italiani e l'incasso in Italia dei pagamenti dei clienti possono costituire elementi rilevanti per riconoscere l'imponibilità italiana dei redditi e l'obbligo di presentare le dichiarazioni.
- In cassazione non è sufficiente riproporre le stesse contestazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito senza evidenziare specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione; in tal caso il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
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