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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17708/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva: 1) errata applicazione degli artt. 69, 81 e 648, comma 4, c.p., poiché i giudici di merito avrebbero considerato il comma 4 dell'art. 648 (ipotesi di particolare tenuità) come fattispecie autonoma/pena base invece che come circostanza attenuante da includere nel confronto previsto dall'art. 69 c.p.; 2) vizio nella valutazione della recidiva e dell'aumentata pericolosità, contestando che il giudice non avrebbe correttamente valorizzato le circostanze difensive sulla diminuita capacità delinquenziale e sulla prognosi di astensione da future azioni criminose.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha precisato che, ai fini del reato continuato, il reato più grave va individuato in astratto sulla base della pena edittale e che l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 648, comma 4, non è una fattispecie autonoma ma una circostanza attenuante da includere nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. Ha rilevato che i giudici di merito hanno erroneamente trattato il comma 4 come autonoma fattispecie, ma che questo errore non ha inciso negativamente sul trattamento sanzionatorio del ricorrente (che ha comunque beneficiato della diminuzione prevista dal comma 4 e poi dell'aumento per la continuazione). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice ha correttamente valutato la recidiva e l'aumentata pericolosità alla luce dei numerosi precedenti (circa 44 condanne per ricettazione e falso e altre condanne), ritenendo fondata l'incidenza di una perdurante inclinazione al reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    Reato collegato nella vicenda (con cui è stata valutata la continuazione). Serve nel confronto sanzionatorio per individuare il reato più grave in caso di continuazione.

  • art. 648 c.p.

    La previsione del comma 4 (ipotesi di particolare tenuità) non costituisce una fattispecie autonoma ma una circostanza attenuante della ricettazione; deve essere inclusa nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., non assunta come pena base autonoma.

  • art. 69 c.p.

    Regola il confronto tra reati per individuare il reato più grave nella continuazione, includendo le circostanze attenuanti/aggravanti rilevanti (quindi anche l'attenuante del comma 4 dell'art. 648).

  • art. 81 c.p.

    Principio in tema di continuazione ed eventualmente coordinamento con le norme sul cumulo e sulla determinazione della pena; richiamato nel motivo del ricorrente ma la Corte ha chiarito l'applicazione corretta del criterio del reato più grave ex art. 69.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito circa il rapporto tra il fatto in esame e i precedenti, ai fini del peso della recidiva e della pericolosità.

  • Giurisprudenza (Sez. U., 'Ciabotti', n. 25939/2013 e altre)

    Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013; Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017

    Principio consolidato secondo cui, in caso di reato continuato, il reato più grave si individua in astratto sulla base della pena edittale più severa e tenendo conto delle circostanze. Conferma che l'ipotesi di particolare tenuità ex art. 648, comma 4, è circostanza attenuante e va inserita nel giudizio comparativo.

Massime di principio

  • In caso di reato continuato il reato 'più grave' si individua in astratto sulla base della pena edittale prevista per ciascuna fattispecie: non si trasformano circostanze attenuanti in fattispecie autonome per alterare il confronto.
  • L'ipotesi di particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma 4, c.p. è una circostanza attenuante della ricettazione e va considerata nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., non come pena base autonoma.
  • Un errore di qualificazione giuridica compiuto dai giudici di merito può essere considerato ininfluente (errore 'inutilmente nocivo') se il trattamento sanzionatorio finale è più favorevole per l'imputato rispetto a quanto sarebbe derivato da una corretta applicazione della norma.
  • La valutazione della recidiva e dell'aumentata pericolosità si fonda su un apprezzamento concreto dei precedenti: numerosi precedenti specifici e recenti possono giustificare l'applicazione della recidiva e influire sul giudizio prognostico.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario dimostrare la rilevanza dell'errore denunciato sulla decisione ultima; censure formali o interpretative che non incidono sul risultato sanzionatorio sono spesso ritenute inammissibili.

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