Sentenza del 05/11/2015 n. 8931 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Ricavi - Rilevanza del valore definito in adesione solo dal compratore ai fini dell'imposta di registro - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta non fondata: il valore definito in adesione soltanto dal compratore ai fini dell'imposta di registro non è opponibile al venditore e non può essere automaticamente assunto come ricavo rilevante ai fini IRES. L'atto di adesione è un provvedimento amministrativo privo di efficacia di giudicato nei confronti del soggetto che non vi ha partecipato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva considerato quale ricavo imponibile ai fini IRES del cedente il maggior valore dell'immobile definito in adesione esclusivamente dal compratore ai fini dell'imposta di registro. Il ricorrente ha contestato l'utilizzabilità di tale valore nei suoi confronti, poiché era rimasto estraneo al procedimento di adesione e non aveva avuto alcuna possibilità di partecipare o difendersi. Inoltre, l'adesione del compratore può essere motivata da ragioni diverse dall'effettiva fondatezza della pretesa fiscale e non equivale a un accertamento definitivo con efficacia di giudicato.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento con adesione
La definizione raggiunta da un contribuente produce effetti nei confronti del soggetto che vi ha partecipato, ma non può essere automaticamente estesa a un altro soggetto estraneo al procedimento e privo di possibilità di difesa.
Imposta di registro
Il valore definito dal compratore ai fini dell'imposta di registro non costituisce, da solo, prova vincolante del ricavo conseguito dal venditore ai fini IRES.
IRES
Ai fini della determinazione dei ricavi imponibili occorrono elementi probatori riferibili al cedente e valutabili nel contraddittorio con lo stesso; non è sufficiente il valore concordato unilateralmente da un diverso soggetto in un procedimento tributario distinto.
Massime di principio
- Un accordo o un'adesione fiscale sottoscritta da un contribuente non è automaticamente opponibile a un altro soggetto che non abbia partecipato al procedimento.
- Il valore definito ai fini di un'imposta non può essere trasferito automaticamente ai fini di un'altra imposta senza una specifica e autonoma prova del presupposto imponibile.
- L'Amministrazione deve garantire al soggetto inciso dalla pretesa la possibilità di contestare gli elementi utilizzati contro di lui.
- Le ragioni dell'adesione possono essere deflattive, economiche o strategiche e non implicano necessariamente il riconoscimento della fondatezza sostanziale dell'accertamento.
- Un atto amministrativo di adesione non ha, di regola, efficacia di giudicato nei confronti di soggetti terzi estranei al procedimento.
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