Cassazione Penale, Sentenza n. 11443/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 324 c.p.p. che aveva rigettato le richieste di riesame presentate in favore di GRAMAZIO Franco, terzo estraneo al reato, nell'ambito di un procedimento a carico di GRAMAZIO Salvatore per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto assoluto di motivazione per contraddittorietà e illogicità in relazione ai presupposti per l'applicazione delle misure e, in termini di travisamento probatorio, contestava la titolarità delle somme sottoposte a sequestro.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto è stata acquisita la formale rinuncia al ricorso da parte del difensore, procuratore speciale del ricorrente, ai sensi degli artt. 589 e 591 lett. d) c.p.p.. In conseguenza della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende (motivazione richiamata anche alla luce del principio secondo cui non può escludersi profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, cfr. Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata perché l'ordinanza impugnata è stata adottata ai sensi di questo articolo (procedure di riesame del sequestro).
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale contestata nel procedimento principale (illecito in materia di stupefacenti) a carico di GRAMAZIO Salvatore; il ricorrente era parte terza interessata al sequestro di somme rilevanti per il procedimento.
art. 589 cod. proc. pen.
Richiamato quale disposizione che disciplina l'efficacia della rinuncia e le conseguenze processuali dell'atto di rinuncia compiuto dal difensore; ha portato all'inammissibilità del ricorso.
art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Lettera normativa invocata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di rinuncia formale dell'appellante mediante suo difensore.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Giurisprudenza richiamata sul punto che, nel caso di inammissibilità dovuta a comportamento del ricorrente/difensore, non può escludersi la responsabilità per le spese e la eventuale condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La rinuncia formale al ricorso operata dal difensore, se valida e documentata, determina l'inammissibilità dell'impugnazione senza che la Corte entri nel merito; quindi, prima di rinunciare è essenziale valutare le conseguenze sostanziali e procedurali.
- In materia di sequestro (anche quando il ricorrente è un terzo estraneo al reato), le questioni sulla titolarità delle somme e sui presupposti per le misure cautelari devono essere dedotte tempestivamente e con idonea istruttoria; tuttavia, tali questioni non saranno esaminate se il ricorso è reso inammissibile per ragioni formali.
- La rinuncia deve risultare da procura speciale o atto formale idoneo: la presenza di una procura speciale allegata rafforza la validità della rinuncia stessa.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e all'assegnazione di una somma alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; pertanto è prudente adottare misure difensive che evitino comportamenti negligenti o contraddittori.
- Per evitare la perdita del diritto di impugnare, il difensore deve coordinarsi strettamente con il ricorrente prima di rinunciare e considerare eventuali rimedi alternativi o istanze che preservino il diritto di impugnazione.
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