Ordinanza n. 2906/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per il Lazio, Sez. IV-ter, n. 6567 del 13 aprile 2026 (non notificata), resa tra le parti sul ricorso proposto da Alberto Intravaia per l'annullamento: - del comma 5 dell'art. 1 del bando del giorno 8 ottobre 2024, nella parte in cui, nel prevedere la riserva a favore dei soli operatori volontari che hanno concluso il "servizio civile universale" (SCU), non prevede la riserva del 15% dei posti per coloro che hanno svolto il "servizio civile nazionale" (SCN); - della graduatoria dei vincitori del concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali – triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni profilo specialista economico statistico per regioni, città metropolitane ed enti locali Codice B2 – SIC, nella parte in cui sono stati attribuiti al ricorrente il punteggio di 22,5 e la posizione n. 186, senza la applicazione della riserva di una quota pari al 15% dei posti ai sensi dell'art. 18, co. 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito; - della graduatoria di cui al punto che precede, pubblicata il giorno 19 giugno 2025, nella parte in cui, per effetto della rettifica, al ricorrente sono stati attribuiti il punteggio di 22,5 e la posizione n. 187, senza la applicazione della riserva di una quota pari al 15% dei posti ai sensi dell'art. 18, co. 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV-ter, n. 6567 del 13 aprile 2026, che aveva accolto il ricorso contro la mancata applicazione della riserva del 15% prevista per gli operatori volontari del servizio civile nazionale
Esito
La controversia
Le amministrazioni hanno proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di un candidato al concorso pubblico su base territoriale per il reclutamento di 2.200 funzionari, nella parte relativa al profilo specialista economico-statistico per regioni, città metropolitane ed enti locali. In primo grado erano stati impugnati il bando, limitatamente alla previsione della riserva in favore dei soli operatori volontari che avevano concluso il servizio civile universale, e le graduatorie, per la mancata applicazione della riserva del 15% prevista dall'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 40/2017 anche a favore di chi aveva svolto il servizio civile nazionale senza demerito. L'appello contiene una domanda incidentale di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare soltanto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha quindi sospeso autonomamente l'efficacia della sentenza né ha definito i motivi d'appello o la questione sostanziale relativa all'applicabilità della riserva del 15% agli operatori del servizio civile nazionale. La tutela cautelare è stata ritenuta adeguatamente assicurabile mediante la rapida definizione del giudizio nel merito. Le spese della fase cautelare sono state dichiarate irripetibili.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare in appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio, di fissare con priorità l'udienza di merito; la misura è stata applicata nel caso concreto.
art. 18, comma 4, d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40
riserva di una quota pari al 15% dei posti
È la disposizione sostanziale richiamata nella controversia di merito, relativa alla riserva in favore degli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile nazionale; l'ordinanza non ne definisce l'interpretazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate attraverso la sollecita definizione del giudizio, il Consiglio di Stato può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della fissazione prioritaria dell'udienza di merito, senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza dei motivi d'appello.
- L'accoglimento dell'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale a una decisione favorevole nel merito della controversia né comporta necessariamente la sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata.
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