Cassazione Civile, Sentenza n. 29264/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di rimborso delle ritenute operate nel 2012 da Salvatore Ferragamo S.p.A. su corrispettivi pagati alla società francese Eurl (per attività di intermediazione) e alla sig.ra Sauvé (per consulenza stilistica). Le parti chiedevano il rimborso sulla base della Convenzione Italia-Francia (artt. 7 e 14) e del protocollo aggiuntivo; l'Agenzia ha impugnato la decisione favorevole alle contribuentesostenendo (1) che la CTR avrebbe erroneamente escluso l'applicabilità dell'art. 14, lett. b)(i) del Protocollo (che richiede un attestato ufficiale dello Stato di residenza che certifichi il diritto a esenzioni/riduzioni) e che pertanto non sarebbe stato adempiuto l'onere della prova (art. 2697 c.c.); e (2) che la sentenza sarebbe viziata per mancanza di motivazione circa il rigetto della richiesta di prestazione di garanzia a favore dell'Erario ai sensi dell'art. 69 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'art. 14, lett. b)(i) del Protocollo si applica, letteralmente, solo ai casi di rimborso fondato su esenzioni o riduzioni d'imposta; invece nei casi di attribuzione della potestà impositiva tra Stati (non imponibilità nel Paese di fonte) la prova della residenza fiscale è sufficiente. Inoltre le controricorrenti avevano prodotto certificati che attestavano sia la residenza fiscale in Francia sia il rispetto delle condizioni per usufruire di esoneri/riduzioni, assolvendosi così l'onere della prova. Sul secondo motivo la questione è stata assorbita: la previsione di cui all'art. 69 conferisce al giudice discrezionalità nella subordinazione del pagamento alla prestazione di garanzia, per cui non esiste un obbligo motivazionale specifico salvo che il giudice abbia deciso di subordinare il rimborso alla garanzia. Visto il rigetto del primo motivo, la statuizione sul rimborso è divenuta definitiva. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie imposizioni (5 ottobre 1989)
Gli artt. 7 (utili delle imprese) e 14 (professionisti indipendenti) sono stati invocati per sostenere la non imponibilità in Italia dei compensi spettanti ai residenti in Francia; la Corte ha ritenuto che, per determinare l'attribuzione della potestà impositiva, rileva la residenza fiscale comprovata.
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Italia-Francia (art. 14, lett. b)(i))
La disposizione richiede un attestato ufficiale dello Stato di residenza che certifichi il diritto a esenzioni o riduzioni quando il rimborso è fondato su esenzioni/agevolazioni; la Corte ha interpretato la norma come applicabile ai soli casi di rimborso basati su esenzioni/ riduzioni, non ai casi di riparto di potestà impositiva per non imponibilità.
art. 2697 cod. civ.
Regola l'onere della prova; la Corte ha ritenuto adempiuto tale onere dalle contribuentes attraverso la produzione dei certificati di residenza e di idoneità alle agevolazioni.
art. 360 cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
Norma richiamata come base dei motivi di cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme convenzionali); la Corte ha valutato la fondatezza dei motivi e li ha respinti o assorbiti.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nella doglianza circa la motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto la questione assorbita alla luce dell'esito del riesame complessivo.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato nel secondo motivo relativo alla motivazione; la Corte ha ritenuto che, trattandosi di facoltà discrezionale del giudice in materia di garanzie, non è configurabile un obbligo motivazionale specifico se il giudice non ha imposto la garanzia.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
«le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia»
Attribuisce al giudice una facoltà discrezionale di subordinare il rimborso alla prestazione di garanzia per importi superiori a 10.000 euro; la Corte ha precisato che si tratta di una discrezionalità che non implica automaticamente un obbligo di motivazione qualora la garanzia non venga richiesta.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Disposizione che disciplina le ritenute d'acconto; nel caso di specie è stata applicata la ritenuta del 30% sui corrispettivi erogati dalla società committente.
Massime di principio
- La disposizione del protocollo che richiede un attestato ufficiale dello Stato di residenza si applica specificamente ai rimborsi fondati su esenzioni o riduzioni d'imposta; non impedisce il rimborso quando la questione riguarda il riparto della potestà impositiva (non imponibilità nello Stato della fonte) purché sia dimostrata la residenza fiscale nel Paese contraente.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) grava sul richiedente il rimborso, ma può essere adempiuto mediante produzione di certificati ufficiali di residenza e di attestazioni circa il diritto a benefici convenzionali; anche documentazione depositata in grado d'appello può essere sufficiente.
- Il giudice ha discrezionalità nel subordinare il rimborso alla prestazione di garanzia (art. 69 d.lgs. 546/1992); la mancata imposizione di garanzia non richiede una motivazione particolare, mentre l'imposizione della garanzia richiederebbe motivazione circa la sussistenza delle condizioni.
- Quando il rimborso è richiesto per importi rilevanti, è prudente allegare fin dall'inizio certificati di residenza e, se del caso, attestazioni dello Stato di residenza sul diritto alle agevolazioni per evitare contestazioni formali.
- In contestazioni internazionali di imposizione (convenzionali), distinguere sempre tra richieste basate su esenzioni/agevolazioni (per le quali è necessaria specifica certificazione) e questioni di riparto della potestà impositiva (per le quali la prova della residenza fiscale è centrale).
- Se si prospetta un rimborso superiore a 10.000 euro, considerare il rischio che l'Amministrazione richieda garanzie; valutare la strategia probatoria e, se opportuno, offrire garanzie o chiedere al giudice di motivare l'eventuale obbligo quando viene imposta.
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