Sentenza n. 9580/2026 - Roma, Sezione 2B
A) per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della nota prot. n. QI/35680 del 19.2.2024 di Roma Capitale, notificata in pari data, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità della segnalazione certificata di agibilità prot. 134568 del 3.08.2017; B) per la condanna di parte resistente al risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittima adozione del provvedimento impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di improcedibilità della segnalazione certificata di agibilità relativa ad alloggi di edilizia convenzionata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota con cui Roma Capitale aveva dichiarato l’improcedibilità della segnalazione certificata di agibilità presentata nel 2017, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, sostenendo che il provvedimento, da qualificarsi come annullamento d’ufficio o comunque esercizio tardivo dei poteri inibitori, fosse stato adottato quasi otto anni dopo la segnalazione e oltre il termine annuale decorrente dalla scadenza del termine ordinario di trenta giorni. Ha inoltre sostenuto che l’incompletezza documentale non sussistesse o, comunque, imponesse all’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio. La ricorrente ha dedotto altresì che l’agibilità potesse essere negata, ai sensi dell’art. 24 d.P.R. 380/2001, soltanto per ragioni attinenti a sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico. Con il secondo motivo ha lamentato il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa esplicitazione dell’interesse pubblico prevalente rispetto all’interesse privato e la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale. Roma Capitale ha chiesto il rigetto, sostenendo che la segnalazione non si fosse validamente perfezionata per mancanza di un presupposto essenziale, ossia il completamento e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la segnalazione certificata di agibilità come una particolare forma di SCIA, cui si applicano i termini ordinari per l’esercizio dei poteri di controllo e quelli successivi di autotutela. Tuttavia, ha ritenuto che tali limiti temporali non impediscano l’intervento dell’amministrazione quando la documentazione prescritta sia incompleta per causa imputabile al segnalante, poiché una segnalazione priva degli allegati necessari non abilita validamente l’attività né consente l’effettivo esercizio del controllo amministrativo. Nel caso concreto, l’art. 24, comma 4, d.P.R. 380/2001 richiedeva che fossero realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento. Il collaudo prodotto dalla ricorrente riguardava soltanto il primo stralcio; il collaudo relativo agli ulteriori stralci è intervenuto successivamente, nel 2026. Al momento della presentazione della segnalazione, quindi, mancava il presupposto integrativo costituito dal collaudo dell’intera opera, sicché l’amministrazione poteva intervenire anche oltre i termini ordinari. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento indicava adeguatamente i requisiti mancanti e l’insufficienza documentale. Il TAR ha inoltre ritenuto superfluo il contraddittorio procedimentale, trattandosi di una circostanza oggettiva e non controvertibile, applicando l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. La domanda risarcitoria è stata respinta per incompatibilità logica con il rigetto della domanda di annullamento. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
La segnalazione certificata di agibilità è ricondotta al paradigma della SCIA; si applicano i termini per l’esercizio dei poteri inibitori e, nei casi di incompletezza documentale imputabile al segnalante, anche poteri tardivi di autotutela e inibizione.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
Il termine per l’esercizio dei poteri amministrativi successivi alla scadenza del termine ordinario non opera in modo preclusivo quando la segnalazione sia incompleta per causa riconducibile al segnalante.
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Il limite temporale dell’annullamento d’ufficio non impedisce l’intervento amministrativo tardivo in presenza di una segnalazione non validamente perfezionata per carenza documentale imputabile al privato.
art. 24 d.P.R. 380/2001
ai fini dell'agibilità, la segnalazione certificata può riguardare anche: a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni
La segnalazione certificata di agibilità relativa a singoli edifici o porzioni presuppone il completamento e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria riferite all’intero intervento, non soltanto a uno dei suoi stralci.
art. 7 l. 241/1990
La mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale non determina l’illegittimità quando l’apporto partecipativo sarebbe stato superfluo rispetto a una carenza oggettiva e non contestabile.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’annullamento quando sia dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
art. 35 l. 865/1971
È richiamato quale base normativa della convenzione urbanistica relativa alla realizzazione degli alloggi di edilizia convenzionata.
Massime di principio
- La segnalazione certificata di agibilità, pur sostituendo il certificato di agibilità, è una particolare forma di SCIA e soggiace alla disciplina dell’art. 19 l. 241/1990, compresi i termini per l’esercizio dei poteri inibitori e di autotutela.
- Quando la segnalazione certificata è corredata da documentazione incompleta per causa imputabile al segnalante, il decorso dei termini ordinari di controllo non preclude l’esercizio successivo dei poteri inibitori o di autotutela, poiché la segnalazione non ha validamente perfezionato la situazione giuridica segnalata.
- Ai sensi dell’art. 24, comma 4, d.P.R. 380/2001, la segnalazione certificata di agibilità relativa a singoli edifici o porzioni funzionalmente autonome richiede il completamento e il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria riferite all’intero intervento edilizio, non essendo sufficiente il collaudo di un solo stralcio.
- Il contraddittorio procedimentale può essere ritenuto superfluo quando il provvedimento si fonda su una carenza documentale oggettiva, certa e non modificabile mediante l’apporto partecipativo dell’interessato; in tale ipotesi opera l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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