Cassazione Penale, Sentenza n. 44235/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP aveva dichiarato inammissibile l'istanza di archiviazione del Pubblico ministero perché depositata in modalità cartacea anziché telematica, ritenendo che non fosse configurabile un malfunzionamento generale del sistema APP ma solo un'anomalia della funzionalità relativa agli 'ignoti seriali' che non impediva in assoluto l'uso dell'applicativo. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che era stato formalmente attestato il malfunzionamento dell'APP (provvedimento dell'8/4/2024 ai sensi dell'art.175-bis), che la norma consente il deposito analogico in tale ipotesi e che il sindacato giurisdizionale sull'attestazione non è previsto, perciò il decreto del GIP è abnorme e determinerebbe la stasi del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato che l'attestazione del malfunzionamento resa dal capo dell'ufficio ai sensi dell'art.175-bis non sia soggetta a sindacato del giudice nel merito. Il decreto del GIP è stato ritenuto abnorme (sia sotto profilo strutturale che funzionale) perché eccedeva i limiti del potere giurisdizionale e avrebbe determinato una stasi del procedimento; pertanto il decreto è stato annullato senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di L'Aquila per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.
«Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori pi- del reato, con elenchi mensili»
stabilisce la modalità aggregata (elenchi mensili) per le denunce a carico di ignoti, rilevante per l'obbligo di trattare cumulativamente le richieste di archiviazione relative agli 'ignoti seriali'.
art. 415 cod. proc. pen., comma 4
«la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto»
impone che le richieste e i decreti di archiviazione concernenti gli elenchi di ignoti siano pronunciati in modo cumulativo, condizionando la forma e la procedura di deposito.
art. 3, d.m. 29 dicembre 2023, n. 217
ha disposto l'obbligo, a decorrere dal 14/01/2024, del deposito telematico delle istanze e degli atti per i procedimenti di archiviazione, salvo quanto previsto dall'art.175-bis in caso di malfunzionamento dei sistemi.
art. 111-bis cod. proc. pen.
riferimento alla disciplina delle modalità telematiche di deposito degli atti processuali, richiamata dal d.m. n.217.
art. 175-bis cod. proc. pen.
comma 3: «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche»; comma 4: prevede che il malfunzionamento possa essere "accertato ed attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario" e comunicato ai soggetti interessati
consente il deposito in forma analogica quando vi sia malfunzionamento dei sistemi informatici e prevede che tale malfunzionamento possa essere attestato dal dirigente dell'ufficio; la Corte ha ritenuto che tale attestazione non sia sindacabile dal giudice penale nell'ambito di un provvedimento di merito.
artt. 408, 409, 410, 411 cod. proc. pen. (richiamati)
richiamati come ambito normativo in cui si applicano le regole del deposito per le procedure di archiviazione; confermano la rilevanza delle disposizioni sul deposito telematico/analogico per le istanze di archiviazione.
Massime di principio
- Se il dirigente dell'ufficio giudiziario attesta, ai sensi dell'art.175-bis, un malfunzionamento del sistema informatico, il pubblico ministero può legittimamente depositare atti in forma analogica senza che il giudice penale possa sindacare nel merito tale attestazione.
- Le istanze di archiviazione relative agli 'ignoti seriali' devono essere formulate e trattate in modo cumulativo (art. 107-bis disp. att. e art.415, comma 4), perciò la modalità di deposito (telematica o analogica) deve rispettare questa esigenza procedurale.
- Il giudice non può trasformare l'esame di legittimità dell'attestazione tecnico-organizzativa del capo dell'ufficio in un provvedimento che renda inattuabile sia la forma analogica che quella telematica, perché ciò determinerebbe una stasi del procedimento e costituisce abuso di potere giurisdizionale.
- Una errata o infondata attestazione di malfunzionamento può avere rilievo in altri ambiti (es. responsabilità amministrativa o contenzioso amministrativo), ma non legittima un provvedimento giurisdizionale che dichiari inammissibile un deposito analogo previsto dall'art.175-bis.
- Prassi operativa: in presenza di un malfunzionamento attestato, documentare tecnicamente l'anomalia, emettere la comunicazione formale secondo art.175-bis comma 4 (indicando date/orari) e procedere al deposito analogico entro i termini indicati; se il giudice dichiara inammissibile nonostante l'attestazione, valutare il ricorso per cassazione per abnormità del provvedimento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44031/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44034/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44035/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →