Sentenza n. 2096/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento a) della nota n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- 2023, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali -OMISSIS- ha espresso parere negativo sulla domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per opere realizzate nell’immobile sito nel Comune di -OMISSIS-, contrada -OMISSIS-, villaggio -OMISSIS-, censito in catasto al foglio -OMISSIS-, particella -OMISSIS-, ordinando altresì la rimessione in pristino entro novanta giorni; b) ove occorra, della la circolare assessoriale n. 02 in data 30 dicembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere negativo della Soprintendenza sulla domanda di sanatoria paesaggistica relativa a opere abusive con nuove superfici e volumetrie, con contestuale ordine di rimessione in pristino
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sulla domanda di sanatoria presentata ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, nonché, ove occorrente, la circolare assessoriale n. 2 del 30 dicembre 2022. Le opere consistevano in due tettoie, un forno a legna e un box doccia in muratura, realizzati su un immobile situato in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sono stati dedotti: violazione delle garanzie partecipative per omesso preavviso di rigetto; inapplicabilità dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990; insufficienza della motivazione del parere, per mancata descrizione delle opere, del contesto paesaggistico, dell’impatto e del pregiudizio arrecato; omessa valutazione delle caratteristiche dell’intervento e del rapporto con il paesaggio; illegittima applicazione retroattiva della circolare assessoriale del 2022 e della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022 a una domanda presentata molti anni prima; applicabilità della disciplina regionale previgente; lesione del legittimo affidamento maturato per il lungo tempo trascorso dalla domanda; rilevanza del termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. L’Amministrazione ha sostenuto che le opere ricadevano in area vincolata, erano state realizzate dopo l’imposizione del vincolo, avevano prodotto nuove superfici e volumetrie e rientravano nella tipologia n. 1 del condono, non sanabile in area vincolata; ha inoltre dedotto il carattere vincolato del diniego, l’irrilevanza delle garanzie partecipative, l’adeguatezza della motivazione per relationem e l’assenza di affidamento tutelabile nella conservazione di un abuso edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del decreto-legge n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, la sanatoria di opere abusive in area vincolata richieda congiuntamente: la realizzazione delle opere anteriormente all’imposizione del vincolo; la conformità alle prescrizioni urbanistiche; la riconducibilità dell’intervento alle opere di minore rilevanza delle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1; il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Nel caso concreto le opere erano state ultimate nel 1995, mentre il vincolo paesaggistico risaliva al 1985, e avevano determinato nuove superfici e volumetrie; mancavano quindi i presupposti per la sanatoria. Il Collegio ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, ritenendo che il carattere vincolato della repressione degli abusi renda superfluo il preavviso di rigetto, non essendo normalmente possibile un apporto partecipativo utile a modificare l’esito. Ha ritenuto adeguata la motivazione del provvedimento mediante richiamo alla circolare assessoriale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990, poiché la circolare chiariva l’impossibilità di assentire, in zona vincolata, abusi produttivi di nuove superfici o volumetrie paesaggisticamente rilevanti. Non è stata ravvisata alcuna applicazione retroattiva della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022: il procedimento non era ancora definito e la circolare, priva di natura normativa, si era limitata a chiarire la disciplina già applicabile. Il TAR ha inoltre escluso che il decorso del tempo potesse generare un affidamento tutelabile sulla conservazione dell’abuso, o imponesse una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, trattandosi di attività repressiva vincolata. Ha infine ritenuto non configurabile la disparità di trattamento in presenza di un atto vincolato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003
La sanatoria di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo è ammessa solo quando ricorrano congiuntamente le condizioni della preesistenza dell’opera rispetto al vincolo, della conformità urbanistica, della minore rilevanza dell’intervento e del parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 3, comma 3, l. n. 241/1990
La motivazione del provvedimento può essere resa per relationem mediante richiamo a un atto precedente o generale, quando il richiamo consenta di individuare chiaramente la ragione del diniego.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
È stato richiamato dall’Amministrazione per sostenere l’irrilevanza dell’omesso preavviso di rigetto; il TAR ha fondato l’esclusione della censura soprattutto sul carattere vincolato dell’attività e sull’inutilità dell’apporto partecipativo.
art. 21-nonies l. n. 241/1990
Il richiamo al termine per l’annullamento d’ufficio non attribuisce un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione abusiva, né rende legittimo l’abuso per effetto del decorso del tempo.
art. 142, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 42/2004
Il vincolo paesaggistico interessa la fascia costiera indicata nel provvedimento; la sua preesistenza rispetto alle opere è rilevante ai fini dell’esclusione della sanatoria.
art. 167, comma 4, lettera a), d.lgs. n. 42/2004
La disciplina dell’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica non consente la sanatoria di lavori che abbiano prodotto nuove superfici utili o nuovi volumi.
art. 32 l. n. 326/2003
Costituisce la base normativa della domanda di sanatoria straordinaria, soggetta, per le opere in area vincolata, ai limiti previsti dal comma 27, lettera d), dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, la sanatoria straordinaria di opere abusive in area sottoposta a vincolo è possibile soltanto se ricorrono congiuntamente la realizzazione dell’opera anteriormente all’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle tipologie minori 4, 5 e 6 dell’allegato 1 e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La realizzazione dell’opera successivamente all’imposizione del vincolo paesaggistico, ovvero la creazione di nuove superfici o volumetrie, esclude la sanabilità dell’intervento ai sensi del terzo condono, quando difetti anche uno solo degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge.
- Nei procedimenti repressivi o sanzionatori relativi ad abusi edilizi, quando l’attività amministrativa è vincolata e l’interessato non può fornire un apporto idoneo a modificare l’esito, l’omesso preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento.
- Il provvedimento di diniego può essere motivato per relationem mediante richiamo a una circolare o ad altro atto precedente, purché il richiamo renda chiaramente conoscibile la regola applicata e la ragione concreta del rigetto; in materia di abusi vincolati è sufficiente individuare l’abuso e la sua incompatibilità con il regime giuridico applicabile.
- La sentenza della Corte costituzionale e una successiva circolare interpretativa possono essere applicate a un procedimento ancora pendente senza configurare retroattività, quando non introducano una disciplina nuova ma chiariscano il contenuto della disciplina già applicabile.
- Il decorso del tempo non determina un affidamento tutelabile alla conservazione di un abuso edilizio e non impone, per l’adozione della misura repressiva vincolata, una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
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