Ordinanza n. 1075/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione I) n. 59/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Comune di Cuneo di accesso alla procedura abilitativa semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico a terra
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’azienda agricola ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Piemonte che aveva respinto la domanda di sospensione del diniego comunale. Ha sostenuto che le previsioni urbanistiche dell’art. 80.3 delle NTA del PRG, le quali vietavano nelle zone agricole classificate come territori a parco fluviale nuove abitazioni agricole e strutture agricole, dovessero recedere rispetto all’individuazione dell’area come idonea alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Quanto al periculum in mora, ha dedotto il rischio di un danno irreparabile derivante dall’impossibilità di realizzare rapidamente l’impianto, dall’assenza di altri strumenti per ridurre il costo dell’energia nell’attuale situazione economica e dalla prevalenza dell’interesse privato, coincidente con l’interesse pubblico alla diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. Ha inoltre valorizzato l’amovibilità dell’impianto e la conseguente asserita assenza di un pregiudizio irreversibile per l’ambiente. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso e dell’appello, contestando in particolare la genericità delle allegazioni sul periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente, allo stato, il periculum in mora, inteso come rischio imminente di un pregiudizio grave e irreparabile. Le allegazioni dell’azienda non hanno dimostrato tale requisito. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse alla realizzazione dell’impianto da fonti rinnovabili non può essere considerato sicuramente e automaticamente prevalente sulle esigenze urbanistiche e ambientali, anche in relazione alle specifiche caratteristiche dell’impianto progettato. È stata confermata, quindi, la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Le spese della fase cautelare, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’azienda appellante secondo la regola della soccombenza.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale.
art. 80.3 NTA al PRG
Prevede, secondo quanto riportato nell’ordinanza, il divieto di nuove abitazioni agricole e strutture agricole nelle zone agricole classificate come territori a parco fluviale; la questione della sua prevalenza o recessività rispetto all’idoneità dell’area per impianti da fonti rinnovabili non è stata definita nel merito, poiché l’appello è stato respinto per carenza di periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell’atto impugnato richiede la dimostrazione di un rischio imminente di pregiudizio grave e irreparabile; la mera difficoltà o il ritardo nella realizzazione di un impianto non sono sufficienti se non accompagnati da allegazioni concrete e specifiche sul danno.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili non è automaticamente e necessariamente prevalente sulle esigenze urbanistiche e ambientali, dovendo essere valutato in concreto anche alla luce delle caratteristiche dello specifico impianto progettato.
- L’amovibilità di un impianto da fonti rinnovabili non dimostra, di per sé, l’assenza di ogni pregiudizio ambientale né determina automaticamente la prevalenza dell’interesse alla sua immediata realizzazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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