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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9336 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, sostenendo che l'assegno corrisposto al coniuge divorziato in un'unica soluzione, anche se rateizzato in tre anni, non fosse deducibile dal reddito ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR. Tale disposizione consente la deduzione degli assegni periodici risultanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma non comprende l'assegno una tantum previsto dall'art. 5, comma 8, della legge n. 898 del 1970. R.L. ha inoltre proposto ricorso incidentale, contestando la validità della cartella per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato il ricorso incidentale di R.L. Ha stabilito che l'assegno una tantum, anche se pagato a rate, è giuridicamente distinto dall'assegno periodico e non è deducibile dal reddito imponibile. La rateizzazione non modifica la natura una tantum dell'obbligazione. La Corte ha inoltre ritenuto valida la cartella di pagamento, poiché l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non comportava nullità per i ruoli consegnati anteriormente al 1° giugno 2008. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre R.L. è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lettera c) (TUIR)

    gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

    La deduzione IRPEF riguarda esclusivamente gli assegni periodici corrisposti al coniuge e non si estende agli assegni stabiliti una tantum, anche quando il pagamento sia materialmente rateizzato.

  • Legge n. 898 del 1970, art. 5, comma 8

    La corresponsione una tantum costituisce una modalità distinta di adempimento dell'obbligo verso l'ex coniuge, con funzione definitiva e tendenzialmente non rivedibile, diversa dall'assegno periodico.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 47, comma 1, lettera i), oggi art. 50

    Gli assegni periodici percepiti dal coniuge sono trattati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono tassati in capo al beneficiario; l'importo una tantum, invece, non è assoggettato a tale tassazione.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lettera a) (Statuto dei diritti del contribuente)

    L'omessa indicazione del responsabile del procedimento nella cartella non determina automaticamente la nullità, in particolare per i ruoli consegnati prima della decorrenza prevista dalla normativa successiva.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla Legge n. 31 del 2008

    La nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008.

  • Costituzione, artt. 2, 3 e 53

    La distinzione fiscale tra assegno periodico e assegno una tantum non è stata ritenuta irragionevole né contraria ai principi di uguaglianza, capacità contributiva e tutela delle scelte personali dei coniugi.

Massime di principio

  • Ai fini della deducibilità fiscale, occorre distinguere la natura giuridica dell'obbligazione dalla semplice modalità materiale di pagamento: la rateizzazione di un assegno una tantum non lo trasforma in un assegno periodico.
  • Le norme che riconoscono deduzioni per assegni al coniuge devono essere applicate secondo i requisiti testuali previsti dalla legge; in questo caso, la deduzione è limitata agli assegni periodici risultanti da un provvedimento giudiziario.
  • L'assegno una tantum produce una sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, mentre l'assegno periodico può essere soggetto a revisione in funzione del mutamento delle condizioni economiche.
  • Per valutare la validità di una cartella esattoriale per omessa indicazione del responsabile del procedimento è determinante la data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008, l'omissione non comporta, di regola, la nullità della cartella.
  • Quando la Cassazione accoglie il ricorso e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente la controversia nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente.

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