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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17496/2026 del 14/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato inammissibile per carenza d'interesse l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva rigettato la richiesta di revoca degli arresti domiciliari applicati per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. Il ricorrente contestava la dichiarazione di inammissibilità sostenendo di aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna (indicando erroneamente la data del 10 luglio 2025), deducendo dunque la residua interesse a impugnare la misura cautelare.

La decisione

Il giudice ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Dalla consultazione degli atti è emersa la rinuncia al ricorso per cassazione proposta il 7 luglio 2025 e depositata l'1 settembre 2025, nonché il provvedimento del Presidente della Corte d'Appello del 25 settembre 2025 che ha disposto sulla definitività. Poiché al momento della fissazione dell'udienza la sentenza era definitiva, l'appello cautelare era privo di interesse e quindi inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condannato a versare la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (in via equitativa), avendo il giudice ritenuto la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare; il giudice ha ritenuto l'appello inammissibile per carenza d'interesse quando la sentenza di condanna è divenuta definitiva, rendendo superflua l'impugnazione della misura cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, in casi di ricorso manifestamente infondato, la possibilità di infliggere sanzioni pecuniarie; il giudice lo ha applicato per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per la determinazione della sanzione alla cassa delle ammende e per il principio che l'applicazione di tale sanzione può avvenire anche quando il ricorso non sia stato presentato con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, permettendo una valutazione equitativa.

Massime di principio

  • L'appello cautelare perde interesse e diventa inammissibile se la sentenza sostanziale di condanna diventa definitiva prima della decisione sul riesame della misura.
  • La presenza di un ricorso per cassazione pendente contro la sentenza sostanziale è elemento determinante per valutare l'interesse ad impugnare la misura cautelare; tuttavia la rinuncia al ricorso per cassazione o la dichiarazione di definitività rendono privo d'interesse l'impugnazione cautelare.
  • Il giudice può consultare gli atti processuali per accertare la concreta situazione procedurale (p.es. deposito di rinuncia, provvedimenti sullo stato di definitività) e decidere l'inammissibilità per carenza di interesse.
  • Il ricorrente che propone un ricorso manifestamente infondato può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie in favore della cassa delle ammende, anche se non vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, purché la somma sia determinata in via equitativa.
  • È essenziale controllare con precisione le date e lo stato dei rimedi (deposito di ricorsi, rinunce, provvedimenti sulla definitività) prima di proporre impugnazioni per evitare sanzioni e l'inammissibilità.

Testo integrale

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