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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32680/2025 del 03/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale sorveglianza)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova già concesso, dopo che egli era stato arrestato in flagranza, nel corso della misura alternativa, il 5 marzo 2025 per un fatto qualificato come furto in appartamento. Nel ricorso ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali, ma la Corte rileva che le censure miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione di merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza, sostenendo l'erroneità della revoca e la non compatibilità dei fatti con la prosecuzione della misura solo in via indiretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, poiché il comportamento tenuto durante l'affidamento in prova, consistente nell'arresto in flagranza per un nuovo reato, era stato correttamente valorizzato come incompatibile con la prosecuzione del percorso trattamentale e indice dell'assenza di un serio ravvedimento e di un'effettiva risocializzazione. La Corte ha inoltre affermato che nel procedimento di sorveglianza possono essere presi in considerazione anche fatti costituenti reato senza attendere l'esito del giudizio penale, se rilevanti rispetto al trattamento rieducativo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato implicitamente quale misura alternativa oggetto di revoca, l'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato quando il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione del beneficio e con le finalità rieducative.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del merito; le doglianze su violazione di legge o vizio di motivazione sono inammissibili se, in sostanza, mirano a una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di sorveglianza, ai fini della revoca di una misura alternativa, possono essere valorizzati anche fatti che integrano ipotesi di reato pur se il relativo procedimento penale non sia ancora definito, purché il giudice ne spieghi la pertinenza rispetto alla verifica della partecipazione del condannato al trattamento rieducativo.
  • La commissione di un nuovo fatto delittuoso durante l'esecuzione dell'affidamento in prova può essere logicamente apprezzata come indice di incompatibilità con la prosecuzione del beneficio, specialmente se accompagnata da elementi sintomatici della rottura del rapporto con l'U.E.P.E. e dell'assenza di un concreto percorso di ravvedimento.
  • In cassazione è inammissibile la censura che, sotto l'apparente veste di violazione di legge o vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del materiale fattuale già compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e non manifestamente illogica.
  • La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta con effetto ex tunc quando il giudice ritenga che la condotta del beneficiario renda irrazionale la prosecuzione del beneficio sin dall'origine.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente, anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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