Sentenza del 05/05/2015 n. 974 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Tributi locali - Tarsu - Aree dedicate ai disabili ex legge n. 104/92 - Esclusione dal tributo - Insussistenza. Tributi locali - Tarsu - Stabilimento balneare - Area soggetta a mareggiate - Inacessibilità - Esclusione dal tributo - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della TARSU a determinate aree. Da un lato, si chiedeva l'esclusione dal tributo per le aree dedicate ai disabili ai sensi della legge n. 104/1992; tale agevolazione è stata esclusa in assenza di una specifica previsione normativa. Dall'altro, si contestava l'assoggettamento a TARSU di una porzione di stabilimento balneare esposta alle mareggiate, raramente utilizzabile, non concretamente attrezzabile per i servizi balneari e difficilmente accessibile, con conseguente assenza o ridotta produzione di rifiuti.
La decisione
La pretesa di esclusione dalla TARSU per le aree destinate ai disabili è stata ritenuta infondata, poiché la legge n. 104/1992 non introduce, di per sé, un'esenzione o un'agevolazione TARSU per tali superfici. È stata invece riconosciuta la necessità di ridurre proporzionalmente il tributo relativo all'area dello stabilimento balneare soggetta alle mareggiate, in quanto scarsamente o raramente utilizzabile, non attrezzabile e non produttiva di rifiuti in misura ordinaria.
Norme richiamate
Legge n. 104/1992
La legge non è stata interpretata come fonte di una generale esenzione o agevolazione dalla TARSU per le aree destinate alle persone con disabilità.
Disciplina della TARSU
Il tributo deve essere correlato alla concreta attitudine dell'area a produrre rifiuti. Quando una superficie è oggettivamente inutilizzabile, difficilmente accessibile o non produttiva di rifiuti, il tributo può essere escluso o proporzionalmente ridotto, secondo le circostanze accertate.
Massime di principio
- Le agevolazioni o esenzioni tributarie devono risultare da una specifica previsione normativa: la sola destinazione di un'area a finalità sociali o per persone con disabilità non comporta automaticamente l'esenzione dalla TARSU.
- Per la TARSU rileva la concreta capacità dell'area di produrre rifiuti, non soltanto la sua inclusione catastale o formale nella superficie dell'immobile o dell'attività.
- Un'area può beneficiare di una riduzione proporzionale del tributo se è dimostrata la sua inutilizzabilità, la difficoltà di accesso, l'impossibilità di attrezzarla o la sua esposizione a eventi naturali che ne limitino stabilmente l'uso.
- La riduzione deve essere commisurata alla porzione effettivamente non utilizzabile e alla minore produzione di rifiuti; è quindi necessario fornire elementi concreti sulla superficie, sulle condizioni di accessibilità e sull'effettivo utilizzo.
- Nel caso di aree balneari soggette a mareggiate, la sola appartenenza allo stabilimento non basta a giustificare l'assoggettamento integrale: occorre valutare l'utilizzabilità reale e la produzione effettiva di rifiuti.
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