Ordinanza n. 12071/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto emesso dal Ministero dell'Interno il 11.05.2021 e notificato al ricorrente in data 22.6.2021, recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-.e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno recante il diniego di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell'Interno. L'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a verificare le condizioni per la calendarizzazione della causa nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. Il TAR ha accertato la persistenza dell'interesse alla decisione, la completezza dell'istruzione documentale e l'assenza di ulteriori richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità del diniego di cittadinanza. Ha rilevato che persiste l'interesse del ricorrente alla decisione, che il Ministero dell'Interno ha depositato il fascicolo del procedimento ai sensi dell'art. 46 c.p.a., che il ricorrente ha depositato documentazione integrativa e che non sono necessarie ulteriori attività istruttorie o integrazioni del contraddittorio. Ha quindi disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione e la fissazione dell'udienza di smaltimento dell'arretrato. Nessuna statuizione sulle spese risulta dal testo.
Norme richiamate
art. 46 c.p.a.
deposito del fascicolo del procedimento
Il deposito del fascicolo del procedimento da parte dell'amministrazione è stato ritenuto compiuto e sufficiente ai fini della prosecuzione e calendarizzazione della causa.
artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il TAR richiama il divieto di differimento della trattazione, salvo eccezionali motivi, nel contesto dell'organizzazione delle udienze di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nelle udienze camerali istruttorie finalizzate allo smaltimento dell'arretrato, il giudice deve verificare preliminarmente la persistenza dell'interesse a ricorrere e la compiuta istruzione della causa prima di procedere alla calendarizzazione della trattazione.
- Quando l'interesse alla decisione persiste, il fascicolo del procedimento amministrativo è stato depositato, la parte ricorrente ha prodotto la documentazione integrativa e non risultano ulteriori esigenze istruttorie o di integrazione del contraddittorio, il fascicolo può essere trasmesso al Presidente del TAR per la fissazione dell'udienza di smaltimento.
- La verifica camerale di organizzazione e calendarizzazione della causa non comporta una decisione sul merito dell'impugnazione e non determina, di per sé, l'accoglimento o il rigetto della domanda di annullamento.
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