Sentenza del 30/10/2018 n. 7541 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Maggior reddito - Apertura successione - Somme di denaro in cospicua misura - Giustificazione - Cure mediche del de cuius - Legittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento di maggior reddito è stato ritenuto legittimo. In particolare, è stata considerata insufficiente e poco credibile la spiegazione secondo cui la rilevante somma di denaro sarebbe stata collegata alle cure mediche del defunto. Ne consegue la prevalenza della ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, salva la necessità, nel giudizio concreto, di valutare la prova documentale e le specifiche circostanze dedotte dal contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione ha contestato al contribuente un maggior reddito ai fini IRPEF, ritenendo non credibile la disponibilità, all'apertura della successione, di una consistente somma di denaro dichiarata o giustificata come destinata alle presunte cure mediche del de cuius. Il contribuente ha sostenuto l'esistenza e la provenienza delle somme, ma la giustificazione è stata considerata non adeguatamente dimostrata e non coerente con le circostanze del caso.
Norme richiamate
d.P.R. 600/1973, art. 38
La norma consente l'accertamento sintetico o la rettifica del reddito sulla base di elementi e circostanze indicative di una capacità contributiva superiore a quella dichiarata, quando il contribuente non fornisca una giustificazione idonea.
d.P.R. 346/1990, art. 9
La disposizione è richiamata in relazione alla determinazione del valore e della consistenza dell'attivo ereditario; la presenza di somme di denaro nell'asse successorio deve essere valutata secondo le risultanze probatorie disponibili.
Cassazione, sentenza n. 8995/2014
Richiamata quale precedente in tema di accertamento del reddito e di valutazione delle giustificazioni fornite dal contribuente.
Cassazione, sentenza n. 1510/2017
Richiamata quale precedente sulla necessità che il contribuente dimostri in modo concreto e credibile la provenienza o la destinazione delle somme utilizzate per giustificare la propria posizione fiscale.
Cassazione, sentenza n. 916/2016
Richiamata quale precedente sui criteri di valutazione degli elementi presuntivi e delle prove contrarie nell'accertamento tributario.
Cassazione, sentenza n. 1638/2016
Richiamata quale precedente in materia di accertamento sintetico e di idoneità delle spiegazioni fornite dal contribuente a superare la presunzione di maggiore capacità reddituale.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione rileva somme rilevanti non coerenti con il reddito dichiarato, può procedere a un accertamento presuntivo o sintetico, purché gli elementi siano concretamente valutabili.
- La semplice indicazione di una finalità generica, come il pagamento di cure mediche, non è normalmente sufficiente a giustificare somme cospicue: occorrono documenti, tracciabilità dei pagamenti, fatture, bonifici e una chiara correlazione temporale con le spese.
- In presenza di una presunzione basata su disponibilità patrimoniali o finanziarie, il contribuente deve fornire una prova specifica, coerente e verificabile della provenienza lecita e della destinazione delle somme.
- La valutazione della credibilità della giustificazione dipende dalle circostanze concrete, tra cui entità delle somme, condizioni del de cuius, documentazione sanitaria e modalità dei pagamenti.
- Per prevenire contestazioni, è opportuno conservare una documentazione completa delle spese sostenute dal defunto e delle movimentazioni finanziarie collegate alla successione.
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